Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine

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LPSpo). A livello di legge si rinuncia a stabilire un importo minimo per i Cantoni. I contributi devono però essere limitati alla metà dell’importo computabile versato congiuntamente a favore della manifestazione da Cantoni e Comuni.

Allo scopo si devono calcolare gli aiuti finanziari sotto forma di versamenti in contante, i contributi del fondo cantonale Sport toto e della lotteria, forniture di materiale e servizi a prezzi di mercato, sempre che non si abbia una pretesa giuridica a ricevere tale fornitura. Non devono poter essere computate invece le prestazioni statali cui Cantoni e Comuni sono tenuti per legge, come servizi di polizia, di fornitura e di smaltimento dei rifiuti, procedura di autorizzazione, compiti amministrativi di natura generale etc. Ciò vale anche se nel singolo caso concreto si rinuncia alla riscossione di emolumenti dovuti.

Titolo 4: Doping

La lotta contro il doping si svolge in linea di massima a due livelli: da un lato le misure statali e dall’altro quelle dello sport di diritto privato ivi comprese quelle delle federazioni, di Swiss Olympic e dell’agenzia internazionale antidoping (WADA).

Le basi di diritto pubblico per la lotta contro il doping si trovano nella legge sulla promozione dello sport (art. da 18 a 24). L’articolo 21 della LPSpo descrive i comportamenti che devono essere perseguiti penalmente come reati o violazioni. L’articolo 76 e l’Allegato 1 dell’ordinanza precisano ulteriormente tale disposizione presentando una lista di prodotti e metodi vietati. Questa lista non è uguale a quella della WADA, che contiene tutte le sostanze e metodi vietati nello sport. Sulla lista dei prodotti dopanti proibiti penalmente si trovano solo prodotti sospettati di costituire un pericolo particolare per la salute dei consumatori (ad es. anabolizzanti, l’ormone EPO e gli ormoni della crescita). Per quel che riguarda i metodi dopanti, devono essere dichiarati punibili in particolare quelli che servono ad aumentare la capacità di trasporto di ossigeno del sangue e il cosiddetto doping genetico. In futuro ci saranno pertanto sostanze che sono vietate per lo sportivo (lista WADA) la cui fabbricazione, acquisto, introduzione, trasmissione cessione, distribuzione, prescrizione messa in commercio e consegna o possesso non sono però penalmente perseguibili. Non sono quindi puniti penalmente ad esempio gli assistenti che danno all’atleta gocce per il naso normalmente in commercio senza verificare se contengano una sostanza attiva riportata nella lista delle sostanze dopanti della WADA.

Le basi di diritto privato della lotta contro il doping sono emanate dagli attori del mondo dello sport, in particolare dalla federazioni sportive e dalle istituzioni sulla base del diritto civile Esse diventano cogenti per le persone interessate se riconosciute su base contrattuale o statutaria. Così avviene ad esempio con il codice mondiale antidoping World Anti Doping Code e con gli standard internazionali per lo svolgimento dei test della WADA o con lo statuto sul doping di Swiss Olympic, che applica nella pratica quello della WADA.

Mentre le disposizioni di diritto penale si indirizzano essenzialmente contro l’ambiente che sta intorno allo sportivo colpevole di ricorso al doping, quelle di diritto civile privato pongono l’accento sullo sportivo che ricorre al doping.

Art. 74 Agenzia nazionale per lotta contro il doping

L’articolo 19 della legge sulla promozione dello sport prevede che la Confederazione prende e sostiene misure per la lotta contro il doping. La distinzione fatta nella legge finora vigente in prevenzione e controlli continua ad essere in vigore: