Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine

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personalità e alla competenza sociale. L’insegnamento deve essere fatto in un ambiente adatto e con il materiale necessario.

Art. 47 Sviluppo della qualità e controllo

Capoverso 1: i processi volti a sviluppare e garantire la qualità e l’uso di strumenti adatti allo scopo sono di competenza dei Cantoni e delle scuole. Per lo sviluppo e il controllo della qualità nelle scuole vigono le direttive cantonali. Nei limiti in cui presso i singoli istituti sono utilizzati sistemi di gestione della qualità, essi valgono anche per l’educazione fisica. La gestione della qualità non comprende soltanto gli aspetti amministrativi, ma anche quelli pedagogici, anche nell’educazione fisica. Con la piattaforma qief.ch le scuole dispongono di un programma elaborato appositamente per venire incontro alle specifiche esigenze della gestione della qualità a scuola.

Nel quadro di una corretta gestione degli aspetti qualitativi si rende necessaria anche un’accurata valutazione degli alunni a cura dell’insegnante. Tale verifica non mira soltanto a una valutazione delle prestazioni, ma vuole consentire all’insegnante di controllare a che punto si trova rispetto agli obiettivi prefissi. In questo senso la verifica delle competenze costituisce uno strumento per la garanzia della qualità. Forma e contenuti della stessa devono adattarsi a quelli utilizzate per le altre materie.

Capoverso 2: come ancorato negli articoli costituzionali sull’istruzione ed espressamente citato nel concordato Harmos i Cantoni e la Confederazione collaborano a un monitoraggio continuo dell’intero sistema formativo. La raccolta e la valutazione dei relativi dati costituscono uno strumento centrale per la garanzia della qualità. L’educazione fisica deve rientrare in questo monitoraggio; UFSPO e Cantoni rilevano periodicamente insieme i dati relativi al rispetto del principio e all’attuazione nella pratica dell’educazione fisica obbligatoria. Nel quadro di tali rilevamenti in futuro vengono raccolti anche dati sulla promozione delle opportunità di praticare sport o attività fisica. Al termine UFSPO e Cantoni procedono ad una valutazione congiunta dei risultati e concordano misure comuni per assicurare qualità e quantità dell’offerta.

Sezione 2: Educazione fisica nella scuola dell’obbligo e nelle medie superiori

Nell’articolo 12 capoverso 3 della LPSpo si sancisce la competenza della Confederazione per stabilire la quantità minima di educazione fisica e i principi che regolano gli aspetti quantitativi.

Per quel che riguarda la qualità ci sono principi che stabiliscono che:

 l’educazione fisica va impartita sulla base di un programma di insegnamento (v. art. 51

cpv 1);

 si controlla costantemente lo stato di attuazione degli obiettivi prefissi (v. artt 47 e 51 cpv

2);

 i Cantoni sono tenuti a far pervenire alla Confederazione un resoconto in merito

all’ottemperanza dell’obbligo di educazione fisica nelle scuole (v. art. 48).

Art. 48 Definizioni

La norma fa riferimento a tutte le offerte formative che rientrano nella scolarità obbligatoria comprese quelle del periodo prescolare, se previste dalle leggi cantonali.