Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine
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Art. 20 Scadenza, sospensione e revoca di riconoscimenti G+S
Capoverso 1: i quadri G+S devono tenersi costantemente aggiornati per essere sempre in condizione di insegnare al meglio attività sportive a bambini e giovani. Per rinnovare il proprio riconoscimento devono pertanto frequentare almeno un modulo di perfezionamento ogni due anni. In caso contrario allo scadere del secondo anno a partire dall’ultimo perfezionamento il riconoscimento scade automaticamente e non è più possibile (temporaneamente) svolgere la relativa funzione adro.
Capoverso 2: il riconoscimento scaduto può essere riottenuto se si svolge il perfezionamento entro quattro anni. Se è trascorso un lasso di tempo superiore, prima del normale modulo di perfezionamento si deve frequentare un modulo di reinserimento.
Capoverso 3: mentre la scadenza del riconoscimento per mancata ottemperanza dell’obbligo di perfezionamento avviene automaticamente ex lege, la sospensione o la revoca presuppongono un atto amministrativo. L’UFSPO è tenuto per legge (art. 10, cpv. 2 e 3 LPSpo) a sospendere o a revocare il riconoscimento di un quadro nei cui confronti è pendente un procedimento penale. La norma sanzionatoria del capoverso 3 prevede una facoltà finora non regolata espressamente che deriva direttamente dalla funzione di direzione e di controllo esercitata all’UFSPO.
I capoversi 4 e 5 concretizzano il principio dell’adeguatezza delle sanzioni.
Sezione 5: Concessione dei contributi Art. 21 Contributi alle offerte G+S e ai coach G+S
Il capoverso 1 ripete la clausola generica della disponibilità dei crediti contenuta nell’articolo 28 capoverso 4 della LPSpo per il programma G+S. I contributi previsti dal DDPS vanno intesi come importi massimi per i quali non si ha alcuna pretesa giuridica. La concessione dei contributi avviene in due fasi; dapprima l’UFSPO stabilisce gli importi in modo da garantire il versamento a tutte le offerte che ci si può attendere nel corso dell’anno in esame nel rispetto dei crediti autorizzati. A fine anno e sulla base dei conteggi effettivi può aumentare i singoli contributi fino a raggiungere il tetto massimo previsto dal DDPS ed eseguire i relativi versamenti a saldo (art. 26 cpv. 2).
Capoverso 2: per la concessione dei contributi devono essere cumulativamente rispettate determinate condizioni. Gli organizzatori devono far autorizzare tempestivamente l’offerta dalle istanze competenti ai sensi del capoverso 4. L’autorizzazione allo svolgimento dell’offerta non contiene ancora la definitiva assegnazione dei contributi. L’offerta autorizzata viene inserita nella banca dati e può essere portata avanti dall’organizzatore. Soltanto al termine dell’offerta l’UFSPO stabilisce l’importo dei contributi sulla base delle attività effettivamente svolte.
Capoverso 3: ora si vuole dar modo di sfruttare la dinamica generata da manifestazioni sportive di rilievo (ad es. campionati europei o mondiali) per avviare misure speciali di sostegno dello sport destinate a bambini e giovani. L’euforia scatenata da UEFA EURO 2008 - sfociata in un notevole afflusso di nuove leve nelle società di calcio - mostra chiaramente il potenziale insito in tali misure straordinarie. In tal modo si vuole permettere di sostenere bambini e giovani che fino a quel momento non hanno ancora modo di praticare sport in modo regolare.
Capoverso 4: la competenza per le autorizzazioni è stata leggermente modificata e ora non è più possibile per i Cantoni autorizzare le offerte che poi svolgeranno essi stessi.