Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine

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Art. 14 Formazione dei quadri

Capoverso 1: il Consiglio federale delega la regolamentazione dell’ammissione alle singole offerte di formazione e perfezionamento al DDPS (età minima, requisiti relativi alla cittadinanza o raccomandazione da parte di specialisti etc.). Sono di competenza del DDPS anche le grandi linee della formazione (struttura modulare, nozioni di base da trasmettere, etc.).

Capoverso 2: l’UFSPO stabilisce nel dettaglio la struttura di formazione e perfezionamento (ad es. corsi, sequenze, iter formativi, specializzazioni) e i contenuti (obiettivi dell’apprendimento, programmi quadro, requisiti specifici della formazione, etc.).

Capoverso 3: la formazione dei quadri non serve a dare una qualifica della persona interessata o ad attribuire alla stessa una qualifica professionale. Essa costituisce piuttosto uno strumento fondamentale per attuare gli obiettivi della Confederazione nella promozione dello sport e per assicurare un uso efficiente dei sussidi. Di conseguenza non sussiste alcuna pretesa giuridica ad essere ammessi ad un’offerta in questo campo, come viene avvalorato da due circostanze: da un lato si propongono corsi solo nei limiti delle esigenze dell’istituzione G+S, e dall’altro l’ammissione del singolo può dipendere da qualifiche pregresse, come ad esempio la raccomandazione ottenuta in un corso precedente.

Art. 15 Compiti

La disposizione costituisce una clausola generale per il comportamento che i quadri G+S devono tenere.

Le disposizioni specifiche G+S sono contenute nelle norme di legge, nelle decisioni di autorizzazione o nel materiale didattico (manuali etc.). Oltre a ciò i quadri G+S sono tenuti al rispetto dei principi di uno sport corretto e sicuro e dei principi di fondo del piano direttivo di G+S. Esso elenca in particolare determinate intenzioni e visioni, quali riportate di seguito.

Gioventù + Sport intende:

 rafforzare l’attaccamento di bambini e giovani alla pratica di attività sportive e incoraggia-

re il loro inserimento in una comunità sportiva;

 selezionare adeguatamente i monitori in vista della loro attività e prepararli con una for-

mazione intensa ai compiti che li attendono;

 perfezionare in base alle esigenze i monitori e accompagnarli nell’esercizio delle loro

funzioni di guida;

 coinvolgere nella responsabilità globale sia gli organizzatori che gli utenti di attività spor-

tive.

Lo sport:

 comporta una parte rilevante di attività fisica e movimento;

 si sostanzia nell’esercizio e nella pratica in forma regolare e mirata sotto la guida di mo-

nitori;

 implica la scoperta e lo sviluppo di competenze e il raggiungimento di progressi persona-

li;

 si fonda sul rispetto di regole concordate nei rapporti con sé stessi, gli altri e la natura;

 sprona i giovani ad assumersi responsabilità per le proprie azioni, per l’obiettivo comune

e per il buon funzionamento della comunità sportiva.

La violazione dei doveri può comportare la sospensione o il ritiro del riconoscimento (art. 20 cpv. 3 let. a) o - per gli organizzatori - la riduzione o il rifiuto del pagamento dei contributi (art.