Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine

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Paese, è necessario soddisfare il più presto possibile, ossia ancora prima di varare l’ampio progetto di legge già in programma relativo alla trasposizione delle raccomandazioni rivedute del GAFI (2012-2013), le esigenze più severe in materia di scambio d’informazioni fra FIU. Si prevede di sottoporre alle Camere federali il messaggio sul presente avamprogetto di legge entro luglio del 2012. Ecco perché è così urgente avviare la procedura di consultazione.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Gli articoli 95, 98, 103 e 123 della Costituzione federale (Cost.) statuiscono che la Confederazione ha la competenza legislativa in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ed è quindi autorizzata a varare la LRD. Le norme proposte da introdurre nella LRD rispettano tale base costituzionale.

5.2 Legalità

Dato che l’avamprogetto di legge comporta la modifica di una legge federale (LRD), la modifica dev’essere emanata sotto forma di legge federale, come statuito dall’articolo 164 Cost. Oltre alla modifica della LRD, il progetto non prevede altri cambiamenti del diritto federale.

5.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La revisione della legge non presenta altri punti di contatto diretti con gli impegni internazionali della Svizzera.

5.4 Forma dell’atto

L’articolo 164 capoverso 1 Cost. statuisce che tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto, in particolare quelle in materia di diritti costituzionali, devono essere emanate sotto forma di legge federale.

5.5 Subordinazione al freno alle spese

L’avamprogetto di legge non implica spese subordinate al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).