Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine
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Cpv. 3
Contrariamente a quanto statuito dal diritto vigente (art. 32 cpv. 3 LRD) in futuro sarà consentito trasmettere alle FIU estere, insieme alle informazioni finanziarie, anche i nomi degli intermediari finanziari autori delle segnalazioni (cpv. 2 lett. a). Viene invece mantenuta la restrizione che vieta di indicare alle FIU estere il personale che ha allestito la comunicazione di sospetto all’interno dell’intermediario finanziario. In questo modo è possibile continuare a rispettare la richiesta basilare della piazza finanziaria di proteggere i collaboratori dei servizi di compliance da eventuali rappresaglie nei loro confronti ad opera di organizzazioni criminali.
Cpv. 4
Come menzionato nelle spiegazioni sul capoverso 1, mediante il capoverso 4 viene sancita nella legge formale una prassi già applicata dall’Ufficio di comunicazione. La legislazione viene rafforzata rispetto alla versione vigente, poiché, per quanto riguarda la trasmissione d’informazioni ad altre autorità, non valgono più i presupposti generali sanciti dalla LUC, ma delle condizioni concepite appositamente per l’attività dell’Ufficio di comunicazione. L’obbligo del consenso per la trasmissione d’informazioni inviate dalla Svizzera sancisce una garanzia elevata.
Le lettere a e b precisano, per due casi concreti (lett. a per l’attività di analisi e lett. b per lo svolgimento di un procedimento penale), il principio di specialità proveniente dal diritto in materia di assistenza giudiziaria e il principio dell’utilizzazione vincolata previsto dalla legislazione sulla protezione dei dati. Concretamente viene statuito che si possono utilizzare le informazioni soltanto per combattere il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo. Le disposizioni sanciscono anche la delimitazione rispetto all’assistenza giudiziaria. Infatti, è consentito utilizzare le informazioni trasmesse per avviare un procedimento penale o per comprovare una richiesta di assistenza giudiziaria (lett. b), ma non direttamente come mezzi di prova nello stesso procedimento penale (lett. d). Corrisponde alla prassi vigente anche la lettera c, la quale sancisce espressamente che la trasmissione d’informazioni ad altre autorità è consentita soltanto se i dati sono utilizzati per perseguire reati considerati reati preliminari del riciclaggio di denaro anche dal diritto svizzero (principio della doppia punibilità).
La lettera e, infine, conferma per l’autorità terza quanto già statuito nei confronti della FIU estera, ovvero che le informazioni messe a disposizione dall’Ufficio di comunicazione devono essere trattate confidenzialmente ed essere quindi sottoposte al segreto d’ufficio e al segreto professionale.
Se sono adempiute le condizioni di cui alle lettere a–e, l’Ufficio di comunicazione può peraltro acconsentire all’ulteriore trasmissione delle informazioni già quando trasmette i primi dati alla FIU estera. Anche in questi casi, come in occasione della trasmissione a una FIU estera in virtù del capoverso 1 lettera d, nella prassi l’invio è corredato di un avviso pertinente («disclaimer»).
Cpv. 5
Secondo i principi del Gruppo Egmont lo scambio d’informazioni è retto da due elementi di base, ossia il diritto nazionale e i trattati di cooperazione (Memorandum