Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine

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cooperazione (Memorandum of Understanding, MoU). In tali casi i principi del Gruppo Egmont statuiscono che le FIU non possono rifiutarsi di avviare le trattative né di concludere un MoU13. Anche il GAFI si è espresso in modo molto preciso su questo tema durante la revisione della raccomandazione numero 40 che disciplina la cooperazione internazionale fra le autorità e che si ricollega, per quanto riguarda le FIU, alla revisione della raccomandazione numero 26. La nuova raccomandazione numero 40 statuisce che, laddove fra autorità di pari livello è necessario un accordo di cooperazione, occorre avviare le trattative il più presto possibile. Nella raccomandazione numero 40 si legge: «Should a competent authority need bilateral or multilateral agreements or arrangements such as a Memorandum of Understanding (MOU), these should be negotiated and signed in a timely way with the widest range of foreign counterparts.». La nota esplicativa allestita dal GAFI sulla raccomandazione numero 26 precisa ulteriormente il concetto di trattato di cooperazione fra FIU e statuisce che le FIU devono essere autorizzate a decidere autonomamente se concludere trattati di cooperazione di questo tipo. La nota esplicativa sulla raccomandazione numero 26 spiega che: «The FIU should also be able to make arrangements or engage independently with other domestic competent authorities or foreign counterparts on the exchange of information.»). Mediante la presente revisione della legge sul riciclaggio di denaro, all’Ufficio di comunicazione sarà assegnata una competenza in tal senso, in conformità, quindi, con la revisione delle raccomandazioni numero 26 e 40 del GAFI.

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Titolo prima dell’art. 11a (nuovo)

L’articolo 11a riformula obblighi vigenti degli intermediari finanziari in merito alla cooperazione con l’Ufficio di comunicazione, già contenuti nella legge sul riciclaggio di denaro e ne sancisce di nuovi. Per rispettare la sistematica della legge s’intendono disciplinare tali obblighi nel capitolo 2 «Obblighi degli intermediari finanziari» e più precisamente in una nuova sezione 3 intitolata «Consegna di informazioni».

Art. 11a (nuovo)

Il nuovo articolo 11a sancisce il diritto dell’Ufficio di comunicazione a richiedere informazioni complementari all’intermediario finanziario autore della segnalazione o a intermediari finanziari terzi, come pure l’obbligo degli intermediari finanziari a consegnare tali informazioni.

Cpv. 1

a) Diritto dell’Ufficio di comunicazione a richiedere informazioni: il contenuto della nuova norma corrisponde in parte al diritto vigente, poiché viene sancito in una legge formale, quanto è stabilito attualmente in un’ordinanza, ossia nell’OURD. Lo scopo della legge sul riciclaggio di denaro e la prassi dell’Ufficio di comunicazione esigono tuttavia anche che, su richiesta dell’Ufficio di comunicazione, gli interme-

13 Cfr.: Egmont Group, Best Practices for the Exchange of Information Between Financial Intelligence Units, n. A.5, all’indirizzo: www.egmontgroup.org/library/egmont-documents