Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine

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La legge sul riciclaggio di denaro non prevede sanzioni per chi non soddisfa la richiesta dell’Ufficio di comunicazioni di consegnare informazioni complementari. Tuttavia tale principio vale anche per altri obblighi degli intermediari finanziari, ad esempio quando non rispettano il blocco dei beni patrimoniali sancito dall’articolo 10 LRD. La mancanza di sanzioni è stata più volte criticata in ambito accademico. Il Consiglio federale ha verificato se era il caso d’introdurre, mediante la presente revisione di legge, delle sanzioni per il mancato rispetto del blocco dei beni patrimoniali e dell’inadempienza alla richiesta di fornire informazioni.

È evidente che la violazione dell’obbligo sancito dall’articolo 11a LRD non può essere integrata genericamente nel concetto di violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 37 LRD. Infatti, non si tratta di una violazione dell’obbligo di comunicazione in quanto tale, ma (soltanto) del dovere d’inviare una segnalazione completa. Soltanto se un intermediario finanziario ha inviato una segnalazione di sospetto del tutto inutilizzabile rifiutandosi inoltre di soddisfare la richiesta di apportare i dovuti miglioramenti, si potrebbe eventualmente statuire che si tratta di una violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 37 LRD.

Tutto questo non significa che una violazione dell’articolo 11a LRD debba restare completamente impunita. L’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA; RS 955.033.0) che disciplina in modo più dettagliato l’applicazione degli obblighi degli intermediari finanziari volti a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sancisce, nell’articolo 9, che in caso di violazione delle disposizioni della ORD-FINMA o di quelle di un organismo di autodisciplina riconosciuto dalla FINMA, è possibile mettere in discussione la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile che l’intermediario finanziario è tenuto a fornire. Violazioni gravi in casi di questo genere possono persino comportare un divieto di esercizio della professione ai sensi dell’articolo 33 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1). La legge sul riciclaggio di denaro contempla, fra l’altro, anche le case da gioco (cfr. art. 34 della legge sulle case da gioco, LCG; RS 935.52). Nei documenti sulle concessioni delle case da gioco è indicato che, a prescindere dagli obblighi sanciti espressamente, il concessionario è tenuto a soddisfare tutti i requisiti previsti dalla legge, in particolare dalla LRD e dall’ordinanza della CFGC sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (RS 955.021). Se una casa da gioco si rifiutasse di fornire informazioni all’Ufficio di comunicazione ai sensi dell’articolo 11a LRD, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) potrebbe pronunciare una decisione, retta dall’articolo 50 LCG, che la obbliga a farlo e, qualora la casa da gioco persistesse nel suo rifiuto, pronunciare una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 51 LCG.

Date queste circostanze il Consiglio federale è giunto alla conclusione che, tutto sommato, si può rinunciare a introdurre, direttamente nella legge sul riciclaggio di denaro, sanzioni per violazione dell’obbligo di fornire informazioni sancito dall’articolo 11a.

Cpv. 2

La nuova norma attribuisce all’Ufficio di comunicazione più competenze rispetto al diritto vigente per quanto riguarda la raccolta d’informazioni presso gli intermediari finanziari che non hanno inviato alcuna comunicazione di sospetto (qui di seguito: intermediari finanziari terzi). È vero che già il vigente articolo 3 lettera b della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confede-