Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine
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eventualmente approvate nell’ambito dell’intero lavoro di revisione del GAFI. Dopo l’approvazione il Consiglio federale deciderà come procedere per metterle in pratica. È probabile che incaricherà il Dipartimento federale delle finanze (DFF), che dirige la delegazione svizzera presso il GAFI e coordina le attività pertinenti a livello nazionale, di elaborare, con l’ausilio di un gruppo di lavoro interdipartimentale, un disegno di legge federale sulla realizzazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI.
La presente revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro non ha lo scopo di anticipare di principio le attività di un futuro gruppo di lavoro interdipartimentale. Poiché molto probabilmente non sarà possibile assegnare l’incarico a tale gruppo di lavoro prima della fine del primo trimestre del 2012, la presente revisione si limita a trattare due aspetti circostanziati delle raccomandazioni numero 40 e 26 che riguardano urgentemente e direttamente l’Ufficio di comunicazione, ossia la trasmissione d’informazioni ad altre FIU e la raccolta di dati presso gli intermediari finanziari.
1.2.3 Rapporto con il progetto di rinnovamento della legislazione federale in materia di polizia e con la legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (LCPol)
Nel contesto del progetto di rinnovamento della legislazione federale in materia di polizia, il Consiglio federale ha proposto di inserire nell’avamprogetto di legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (LCPol) del novembre 2009, una modifica degli articoli 23 capoverso 2, 32 capoverso 1 e 35 capoverso 1 LRD12. Le modifiche proposte sono finalizzate a definire più chiaramente i compiti e le competenze dell’Ufficio di comunicazione (art. 23 cpv. 2) e a disciplinare lo scambio d’informazioni con le altre FIU applicando le disposizioni generali sulla cooperazione di polizia contenute nel quinto titolo della LCPol. La proposta di modifica dell’articolo 32 capoverso 1 LRD contiene di conseguenza un rimando al quinto titolo della LCPol. Infine, si propone di abrogare l’articolo 35 capoverso 1 LRD eliminando quindi il diritto d’accesso indiretto al sistema di trattamento dei dati GEWA dell’Ufficio di comunicazione.
Nella procedura di consultazione sulla LCPol, svoltasi fra il 27 novembre 2009 e il 15 marzo 2010, tali proposte di modifica sono state praticamente accettate senza commenti. Soltanto l’Associazione svizzera dei banchieri ha espresso alcune perplessità sull’abrogazione delle norme specifiche sul rilascio d’informazioni concernenti i dati registrati in GEWA (il cosiddetto diritto d’accesso indiretto). Sulle altre proposte di modifica della LRD non è pervenuto alcun parere.
Dopo aver preso conoscenza dei risultati della procedura di consultazione relativa alla LCPol, il Consiglio federale ha deciso di rinviare il proseguimento dei lavori pertinenti fino a quando gli sarà presentato il rapporto volto a precisare le competenze in materia di sicurezza interna sancite dal diritto costituzionale. Il rapporto allestito in risposta al postulato 10.3045 «Sicurezza interna: chiarire le competenze», non sarà pronto prima di marzo del 2012. Contemporaneamente il Consiglio federale ha deciso di anticipare il trattamento di alcuni temi del progetto, indiscutibili nell’ottica del diritto costituzionale, mediante una revisione parziale delle leggi speciali pertinenti.
12 Cfr. l’avamprogetto e i risultati della procedura di consultazione all’indirizzo: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2009.html.