Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine

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versamento di grosse somme in contanti) senza menzionare un reato preliminare specifico oppure far notare che la transazione eseguita da una persona supera le possibilità delle sue condizioni economiche. L’Ufficio di comunicazione non effettua, dal canto suo, alcuna ricerca per stabilire se il sospetto formulato sussista realmente. Esso verifica, tuttavia, se la richiesta presenta un legame con la Svizzera (cfr. art. 31 lett. a). S’intende infatti impedire la ricerca generica di prove (fishing expeditions).

Il capoverso 1 statuisce in modo esaustivo soprattutto i presupposti della trasmissione d’informazioni dall’Ufficio di comunicazione a una FIU estera. Quest’ultima deve garantire di utilizzare le informazioni messe a disposizione dall’Ufficio di comunicazione unicamente per scopi di analisi volte a combattere il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo (lett. b). Tale condizione vale già per lo scambio d’informazioni secondo il diritto vigente (cfr. art. 32 cpv. 2 lett. a LRD). La nuova disposizione contiene due precisazioni rispetto alla norma attuale. In primo luogo statuisce l’obiettivo principale dell’assistenza amministrativa fra FIU, ossia l’analisi. A tale proposito per l’Ufficio di comunicazione è irrilevante se la FIU ha presentato la propria richiesta sulla base di una segnalazione di un sospetto concreto («Suspicious Transaction Report, STR» o «Suspicious Activity Report, SAR») oppure dopo aver analizzato diverse segnalazioni singole non sospette («Currency Transaction Reports, CTR»18). Secondariamente statuisce espressamente che il contenuto delle informazioni scambiate riguarda anche i reati preliminari del riciclaggio di denaro. Poiché la fattispecie del riciclaggio di denaro presuppone sempre un reato preliminare (che secondo il diritto svizzero dev’essere un crimine), è logico sancire espressamente che si possono scambiare informazioni anche su questi reati preliminari. Tale disciplinamento corrisponde alla versione sia antecedente sia successiva alla revisione della raccomandazione numero 40 del GAFI che infatti menzionano entrambe esplicitamente i reati preliminari.

Le FIU estere devono inoltre garantire il diritto di reciprocità (lett. b). Tale esigenza corrisponde al principio generale di reciprocità che fa parte dell’assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale. Infine, l’Ufficio di comunicazione esige un trattamento confidenziale delle informazioni fornite (segreto d’ufficio e professionale, lett. c).

Il diritto vigente prevede già la possibilità di autorizzare una FIU estera a trasmettere a un’altra autorità le informazioni ricevute dall’Ufficio di comunicazione. L’Ufficio di comunicazione deve aver dato espressamente il proprio consenso alla trasmissione19. La nuova lettera d sancisce espressamente tale prassi. Del resto, di solito, l’Ufficio di comunicazione allega in occasione di una trasmissione d’informazioni a un’altra FIU un avviso («disclaimer») che menziona le restrizioni d’uso.

18 I CTR sono comunicazioni dovute semplicemente a una transazione di una somma superiore a un determinato limite (alla FIU statunitense, p. es., devono essere segnalate le transazioni superiori a USD 10 000), che pertanto sono inviate anche se non è stato individuato nulla di sospetto e soltanto perché il limite è stato superato. Soltanto una verifica e un’analisi sistematica dei CTR da parte della FIU consentono di formulare dei sospetti di riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo. Come altri Paesi, la Svizzera non applica il sistema di comunicazione CTR.

19 Cfr. per i requisiti della cooperazione le migliori pratiche del Gruppo Egmont n. A.8 e B.6, all’indirizzo: www.egmontgroup.org/library/egmont-documents.