Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine

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presente che le stesse regole del Gruppo Egmont statuiscono che le richieste d’informazione delle FIU devono essere allestite nel modo più preciso possibile23. D’altro canto una regola di base stabilisce che le FIU devono mostrarsi possibilmente disponibili a scambiarsi informazioni. Questo significa che la FIU richiesta non dovrebbe mettere in dubbio la richiesta ricevuta («should not second guess the grounds for suspicion used by the Requesting FIU to request information»; riunione dei gruppi di lavoro ad Aruba nell’aprile 2011). I diritti delle persone interessate dallo scambio d’informazioni sono tutelati mediante il rispetto dei principi generali di protezione dei dati, quali la correttezza e l’utilizzazione vincolata.

Anche il Gruppo Egmont è in linea con le norme generali dell’assistenza amministrativa e informativa e non consente la semplice ricerca di prove («fishing expeditions»). La lettera a statuisce l’obbligo di rifiutarsi di fornire informazioni se la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera.

Non si prevede d’introdurre diritti processuali che vadano oltre la protezione dei dati, poiché la prassi vigente in materia di assistenza amministrativa non lo prevede e anche perché l’articolo 30 capoverso 1 lettera a sancisce espressamente che le FIU possono utilizzare le informazioni scambiate attraverso i canali dell’assistenza amministrativa soltanto per scopi di analisi e non come mezzi di prova in un procedimento penale. Per la trasmissione d’informazioni da utilizzare nel contesto di un procedimento penale all’estero, l’unica via possibile è quella dell’assistenza giudiziaria, che concede alle persone interessate i diritti processuali di difendersi e di far verificare la richiesta da un giudice. La lettera b dell’articolo 31 ribadisce quanto già statuito dalle lettere b e d dell’articolo 30 capoverso 4, ossia che l’Ufficio di comunicazione è tenuto a respingere le richieste d’informazione di FIU estere che presentano indizi di un tentativo di eludere i canali dell’assistenza giudiziaria.

Art. 31a (nuovo) Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994

sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

L’articolo 31a contiene l’ultimo rinvio alla LUC rimasto nella LRD ed è rilevante per due motivi. Innanzitutto sancisce che per completare le informazioni in suo possesso l’Ufficio di comunicazione è autorizzato, in virtù dell’articolo 3 LUC, a richiedere informazioni non soltanto agli intermediari finanziari (la cui partecipazione è disciplinata nel nuovo art. 11a), ma anche ad autorità e servizi dell’amministrazione. Inoltre statuisce che l’Ufficio di comunicazione è autorizzato, conformemente all’articolo 13 LUC in combinato disposto con l’articolo 12 OURD, a fornire assistenza amministrativa spontanea alla Polizia giudiziaria federale trasmettendole informazioni in suo possesso indipendenti da una segnalazione di sospetto, per farle analizzare in modo più approfondito. Tale modo di procedere corrisponde al diritto e alla prassi vigente. Tuttavia, se l’informazione proviene da una FIU estera, l’Ufficio di comunicazione può trasmetterla alla Polizia giudiziaria federale soltanto dopo aver chiesto il consenso della suddetta FIU (analogamente a quanto si attende da una FIU estera conformemente all’art. 30 cpv. 3).

23 Best Practices for the Exchange of Information Between Financial Intelligence Units, n. B.9, consultabile su: www.egmontgroup.org/library/egmont-documents.