Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 L’attività del GAFI e il suo significato per la Svizzera

La Svizzera aderisce al principio di una piazza finanziaria legale e integra che deve quindi essere dotata di un sistema efficace e credibile per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il nostro Paese è consapevole del fatto che il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono fenomeni di natura transfrontaliera ed è quindi membro, sin dalla sua creazione nel 1989, del «Groupe d’action financière» (GAFI1). Lo scopo del GAFI è di garantire la cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e di allestire raccomandazioni pertinenti. Per realizzare tale obiettivo, il GAFI ha elaborato fino a oggi 40 raccomandazioni che enunciano gli standard determinanti nel settore, riconosciuti a livello internazionale. In seguito agli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti, il GAFI ha varato nuove raccomandazioni speciali complementari sul finanziamento del terrorismo. Il gruppo esegue regolarmente controlli nei singoli Paesi per verificare se le raccomandazioni vengono rispettate. L’ultimo esame della Svizzera è stato eseguito nel 2005 durante il terzo ciclo di valutazione e finora non vi è mai stata alcuna contestazione. La Svizzera ha instaurato e sviluppato il proprio sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro attenendosi in larga misura alle raccomandazioni del GAFI, il cui adempimento rafforza la reputazione del nostro Paese e della sua piazza finanziaria di caratura internazionale.

A metà del 2003 il GAFI ha completato la revisione integrale delle raccomandazioni che sono state varate in occasione dell’assemblea plenaria del giugno dello stesso anno.

1.1.2 L’Ufficio di comunicazione come parte integrante del sistema di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e i suoi contatti internazionali

La raccomandazione numero 26 del GAFI statuisce che ogni Paese deve disporre di un ufficio di comunicazione centrale e indipendente che si occupa delle segnalazioni di sospetto (Financial Intelligence Unit, FIU). Tale ufficio è responsabile, a livello nazionale, della ricezione e dell’analisi delle segnalazioni degli intermediari finanziari concernenti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari e il finanziamento del terrorismo. Dopo aver analizzato le segnalazioni, l’ufficio di comunicazione ha la possibilità, se del caso, di inoltrarle alle competenti autorità di perseguimento penale. Facendo un confronto internazionale, si constata che i singoli Stati hanno dotato le proprie FIU di competenze diverse. Alcune di esse possono bloccare direttamente beni patrimoniali sospetti, rimandare transazioni e raccogliere informazioni finanziarie presso gli intermediari finanziari (a prescindere da una comunicazione di sospetto e anche su incarico di una FIU estera). Altre FIU fungono semplicemente da servizi di raccolta e di analisi e sono unicamente autorizzate a inoltrare le comunicazioni di sospetto alle autorità di perseguimento penale. Esse sono quindi delle FIU amministrative.

1 In inglese: Financial Action Task Force (FATF); www.fatf-gafi.org.