Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine
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of Understanding, qui di seguito MoU) fra le FIU20. La prassi migliore in questi casi è di sancire per legge la competenza di scambiare informazioni ponendo come unica condizione la reciprocità. Tuttavia, se una FIU ha bisogno di un MoU perché il proprio diritto nazionale lo esige, le FIU coinvolte devono avere la possibilità di negoziare e firmare il MoU autonomamente e senza ritardo (cfr. n. 1.3.3)21. L’Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere informazioni all’estero, basandosi semplicemente sulla LRD e non deve concludere un MoU con gli Stati partner coinvolti. Se una FIU estera ha bisogno di un MoU, l’Ufficio di comunicazione può preparare le trattative, ma l’approvazione del MoU spetta attualmente al Consiglio federale, il quale può delegare la firma al direttore dell’Ufficio federale responsabile.
S’intendono ora adeguare le competenze alle esigenze dettate dalla prassi. Dal punto di vista giuridico non è necessario che il Consiglio federale si occupi di MoU prettamente tecnici che non contengono dichiarazioni politiche e non delegano competenze diverse da quelle statuite dalla legge sul riciclaggio di denaro.
Per tali motivi è opportuno affidare all’Ufficio di comunicazione la competenza di disciplinare autonomamente i dettagli delle modalità di cooperazione con altre FIU, a condizione che quest’ultime rispettino il quadro normativo svizzero vigente. I MoU saranno firmati dal capo dell’Ufficio di comunicazione, previa approvazione della direzione di fedpol e dopo aver consultato il Dipartimento federale degli affari esteri e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) del Dipartimento federale delle finanze.
Art. 31 (nuovo) Rifiuto di fornire informazioni
Nell’ambito della trasmissione transfrontaliera d’informazioni, anche il nuovo articolo 31 chiarisce e precisa le condizioni quadro giuridiche fissate dal diritto vigente.
In genere le norme dell’assistenza amministrativa internazionale esigono che una richiesta d’informazione sia formulata nel modo più preciso possibile. Infatti, le prestazioni dell’assistenza amministrativa devono rispettare, come tutte le attività dell’amministrazione, il principio generale della proporzionalità ed essere quindi adeguate e necessarie per raggiungere lo scopo previsto. Occorre tuttavia considerare che quando invia una richiesta d’informazione, lo Stato richiedente di solito non ha ancora un’idea chiara delle circostanze ed è questa, in effetti, la ragione per cui chiede aiuto ad altri Stati. Pertanto quando verifica la proporzionalità della richiesta d’informazioni, lo Stato richiesto deve, dal canto suo, applicare un solo criterio flessibile chiedendosi se le informazioni possono servire allo Stato richiedente per svolgere i propri compiti22.
Nel presente contesto specifico dello scambio d’informazioni disciplinato dalla legge sul riciclaggio di denaro e dal Gruppo Egmont, occorre innanzitutto tener
20 Gruppo Egmont: Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units for Money Laundering and Terrorism Financing Cases, L’Aja, 13 giugno 2001, n. C.9, consultabile all’indirizzo: www.egmontgroup.org/library/egmont-documents.
21 Best Practices for the Exchange of Information Between Financial Intelligence Units, n. A. 1 e 5, consultabile su: www.egmontgroup.org/library/egmont-documents.
22 Weyeneth Robert, Grundsätze der Amtshilfe im europäischen Kontext, in: Verwaltungsrechtsraum Europa, 51. Assistententagung Öffentliches Recht, Baden-Baden 2011, pagg. 79 segg., 88.