Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine

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a) Raccomandazione numero 40 del GAFI: trasmissione d’informazioni finanzia-

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Spiegazione: mediante la revisione parziale della raccomandazione numero 40 il GAFI intende, fra l’altro, obbligare espressamente le FIU a scambiarsi tutte le informazioni in loro possesso (comprese le informazioni finanziarie, «all information required to be accessible or obtainable directly or indirectly by the FIU under the FATF Recommendations, in particular under [Recommendation] 26»). Quando si scambiano informazioni, le FIU non saranno più autorizzate ad appellarsi alle norme sulla tutela del segreto.

Tale situazione è in contraddizione con il diritto svizzero vigente. Infatti, come già spiegato (cfr. n. 1.1.2), il diritto svizzero vieta all’Ufficio di comunicazione di trasmettere a FIU estere informazioni finanziarie precise, ad esempio i nomi degli intermediari finanziari autori delle segnalazioni, i numeri dei conti bancari, le transazioni fra i conti, i saldi ecc. Tali informazioni sottostanno al segreto bancario (art. 47 della legge sulle banche, LBCR; RS 952.0) e possono essere scambiate soltanto se sono soddisfatti i presupposti dell’assistenza giudiziaria. Il segreto bancario è un obbligo derivante dal segreto professionale delle persone che lavorano nel settore bancario e la cui violazione comporta sanzioni di diritto penale. Secondo l’opinione prevalente il segreto professionale è retto dal diritto privato e più precisamente dal diritto della personalità e dalle norme sui mandati. Dato che la protezione della personalità contemplata dal diritto privato è considerata parte integrante della protezione della sfera privata sancita dalla Costituzione, il segreto bancario può essere interpretato anche come una concretizzazione della protezione della personalità sancita dalla Costituzione. Sebbene sia sottoposta direttamente al segreto bancario soltanto la cerchia di persone menzionate espressamente nell’articolo 47 LBCR, anche l’Ufficio di comunicazione è, indirettamente, tenuto a rispettarlo, dato che è vincolato dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 320 del Codice penale (CP; RS 311.0) cui sono sottoposti i collaboratori dell’Amministrazione federale e pertanto anche il personale dell’Ufficio di comunicazione. Il segreto d’ufficio contempla, di principio, tutte le informazioni e gli atti non pubblicati riguardanti il settore d’attività dei collaboratori e vale fintantoché permane l’interesse alla tutela del segreto. Esso comprende quindi anche le informazioni coperte dal segreto bancario.

Non basta una nuova interpretazione della legge vigente sul riciclaggio di denaro per estendere l’assistenza amministrativa dell’Ufficio di comunicazione anche alle informazioni protette dal segreto. Occorre invece modificare la base legale formale pertinente.

In tale contesto è importante anche la Convenzione del Consiglio d’Europa numero 198 del 16 maggio 20057 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, entrata in vigore il 1° maggio 2008. Il terrorismo non si finanzia soltanto riciclando proventi di reati, ma utilizzando anche denaro frutto di attività legali. Pertanto il Consiglio d’Europa ha deciso di aggiornare e sviluppare la Convenzione del 19908, ratificata dalla Svizzera nel 1993, varando la Convenzione numero 198. Tale Convenzione è il secondo trattato inter-

7 Council of Europe Treaty Series - No. 198 «Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism» (Warsaw, 16.V.2005), all’indirizzo http://conventions.coe.int/?pg=/treaty/default_en.asp&nd=&lg=it

8 Council of Europe Treaty Series - No. 141; in loc. cit.