Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine
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diari finanziari forniscano i dati mancanti delle segnalazioni di sospetto incomplete (cfr. per analogia l’art. 3 cpv. 1 e 3 OURD e il pto. 5.5 del rapporto annuale di MROS del 200814). Non si tratta, in questi casi, di richiedere informazioni estranee alla comunicazione di sospetto inviata. In effetti, le informazioni richieste sono sempre strettamente correlate con la segnalazione pervenuta. Contrariamente a quanto affermano talvolta gli intermediari finanziari in casi concreti, non è peraltro vero che l’invio di documenti mancanti (p. es. estratti conto riguardanti transazioni sospette già segnalate) presuppone la decisione di un’autorità giudiziaria. Quest’ultima è necessaria soltanto nei casi in cui sono richiesti documenti o informazioni su una relazione d’affari diversa da quella segnalata. Del resto l’intermediario finanziario che soddisfa la richiesta dell’Ufficio di comunicazione non viola il segreto bancario, un segreto d’ufficio o professionale nemmeno secondo il diritto vigente, poiché l’invio di una comunicazione di sospetto e di tutti i relativi documenti è retta dal diritto federale (dalla legge sul riciclaggio di denaro per i casi riconducibili all’obbligo di comunicazione e dal Codice penale per quelli dovuti al diritto di comunicazione). Pertanto le attività sono giustificate da una legge formale.
Complessivamente la nuova disposizione dovrebbe incrementare la certezza del diritto a vantaggio degli intermediari finanziari.
b) Obbligo degli intermediari finanziari di consegnare informazioni: gli intermediari finanziari sono tenuti per legge a consegnare senza indugio le informazioni richieste dall’Ufficio di comunicazione. L’espressione «senza indugio» si riferisce al termine breve di uno o al massimo due giorni lavorativi valido nel caso di segnalazioni di sospetto trasmesse conformemente all’articolo 9 LRD. Il termine è così breve perché l’Ufficio di comunicazione ha soltanto cinque giorni di tempo per analizzare le comunicazioni inviate in virtù dell’articolo 9 LRD, in quanto, secondo la legge, i beni patrimoniali non rimangono bloccati per un periodo più lungo (art. 10 LRD). Nella prassi il termine si riduce ulteriormente a tre giorni, poiché se la comunicazione viene trasmessa all’autorità di perseguimento penale, occorre concedere tempo a sufficienza anche al ministero pubblico competente, affinché possa decidere se prorogare il blocco dei beni patrimoniali e pronunciare la decisione pertinente prevenendo in tal modo un loro prelievo. Il livello d’urgenza non è lo stesso in occasione di comunicazioni ai sensi dell’articolo 305tercapoverso 2 CP, poiché gli intermediari finanziari non sono obbligati a bloccare i beni patrimoniali. Sebbene anche in questi casi è importante analizzare rapidamente la segnalazione, il margine di tempo a disposizione è più ampio e, nel singolo caso, è possibile concordare con l’Ufficio di comunicazione il momento in cui inviare le informazioni complementari.
Gli intermediari finanziari devono consegnare all’Ufficio di comunicazione soltanto le informazioni in loro possesso. Tale principio della disponibilità conferma che l’Ufficio di comunicazione è incaricato dell’analisi e non di svolgere indagini su circostanze sospette. Infatti, l’Ufficio di comunicazione non è autorizzato a chiedere agli intermediari finanziari di eseguire ulteriori ricerche. Sono considerate disponibili tutte le informazioni in possesso dell’impresa nel suo insieme, comprese quindi quelle la cui raccolta comporta una ricerca negli archivi o nei sistemi d’informazione dell’impresa o del consorzio.
14 Consultabile all’indirizzo: http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei/ja hresberichte.html.