Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine

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Art. 32 Collaborazione con autorità straniere di perseguimento penale

Alla disposizione è stato aggiunto un titolo.

Il capoverso 2 è stato abrogato, poiché il suo contenuto sarà disciplinato in modo diverso e più preciso negli articoli 30 e 31.

S’intendono adeguare due punti del capoverso 3. La prima modifica è di carattere tecnico. Poiché il capoverso 2 sarà abrogato, il capoverso 3 non potrà più contenere un rinvio alla disposizione precedente. La seconda modifica è di tipo materiale e le spiegazioni pertinenti sono contenute nella parte del presente rapporto esplicativo dedicata al nuovo articolo 30 capoverso 3.

3 Ripercussioni

3.1 Per le finanze e il personale della Confederazione

Il progetto non ha ripercussioni né finanziarie né per il personale.

3.2 Per l’economia

L’obiettivo principale dell’avamprogetto, ossia consentire all’Ufficio di comunicazione di trasmettere ai propri partner all’estero anche precise informazioni finanziarie, non causa oneri amministrativi supplementari agli intermediari finanziari, poiché quest’ultimi forniscono già oggi tali informazioni all’Ufficio di comunicazione. Soltanto la raccolta d’informazioni complementari da parte dell’Ufficio di comunicazione per completare i dati sui casi segnalati, comporterà un incremento dell’attività di ricerca degli intermediari finanziari. Dalle statistiche risulta che casi di questo genere non sono molto frequenti e quindi, nel complesso, l’incremento dell’attività dovrebbe essere limitato. Infatti, la stragrande maggioranza degli intermediari finanziari invia segnalazioni complete e di ottima qualità. Inoltre l’aumento degli oneri per gli intermediari finanziari che devono completare una segnalazione sarà compensato da una loro riduzione durante il procedimento penale, poiché i ministeri pubblici richiederanno meno chiarimenti.

D’altra parte il progetto soddisfa le crescenti richieste provenienti dall’estero in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e contribuirà a rafforzare l’integrità della piazza finanziaria svizzera e quindi anche l’economia del nostro Paese.

4 Programma di legislatura

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 2008 sul programma di legislatura 2007-201124, né nel decreto federale del 18 settembre 200825 sul programma di legislatura 2007-2011.

Se la Svizzera intende impedire la sospensione dell’Ufficio di comunicazione dal Gruppo Egmont e le conseguenze negative pertinenti per la piazza finanziaria del

24 FF 2008 597

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