Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine
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Egmont appoggiano la riserva summenzionata espressa dalla Svizzera per rispettare le proprie norme sulla tutela del segreto (segreto bancario e segreto d’ufficio). Di conseguenza, nel settembre 2010, il Consiglio federale ha deciso che, dopo l’approvazione della revisione parziale delle raccomandazioni del GAFI prevista nel febbraio 2012, saranno apportati gli adeguamenti necessari al diritto svizzero e più precisamente alla legge sul riciclaggio di denaro.
b) Raccomandazione numero 26 del GAFI: raccolta d’informazioni da parte degli uffici di comunicazione
Spiegazione: la raccomandazione numero 26 disciplina il ruolo principale e le competenze delle FIU. Nel contesto della revisione parziale delle raccomandazioni del GAFI eseguita nel 2003, sono stati modificati anche dei punti essenziali della raccomandazione numero 26 e ciò ha avuto delle conseguenze per l’Ufficio di comunicazione svizzero. La versione vigente della raccomandazione numero 26 statuisce che le FIU dei singoli Paesi sono gli unici servizi centrali nazionali autorizzati a ricevere, analizzare ed eventualmente inoltrare le comunicazioni di sospetto. La vigente raccomandazione numero 26 statuisce altresì che ogni FIU deve avere la possibilità di chiedere informazioni agli intermediari finanziari, nella misura in cui il diritto nazionale lo consenta. La riserva a favore del diritto nazionale è stata stralciata dalla versione più recente della raccomandazione numero 26. Pertanto quest’ultima e la nota esplicativa pertinente stabiliscono ora che l’ufficio di comunicazione deve avere la possibilità di richiedere agli intermediari finanziari ulteriori informazioni a complemento di quelle che riceve già direttamente insieme alla comunicazione di sospetto, per adempiere correttamente («properly») la propria funzione di ufficio di comunicazione. Nella bozza della raccomandazione numero 26 si legge infatti: «The FIU should be able to obtain additional information from reporting entities and should have access on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to properly undertake its functions.».
In seno al gruppo di lavoro del GAFI ci si è interrogati in particolare sui limiti del diritto delle FIU di raccogliere attivamente informazioni presso gli intermediari finanziari. Si trattava di stabilire se una FIU può chiedere chiarimenti soltanto a un intermediario finanziario autore di una comunicazione e unicamente in merito a una comunicazione di sospetto incompleta inviata da quest’ultimo oppure se ha la possibilità di chiedere informazioni anche ad altri intermediari finanziari che non hanno inviato alcuna comunicazione di sospetto ma che risultano coinvolti in seguito a una determinata segnalazione di sospetto o a un’analisi eseguita dalla FIU. La maggioranza dei partecipanti al gruppo di lavoro del GAFI che si è occupato del tema e specialmente i rappresentanti del Gruppo Egmont, si sono espressi chiaramente a favore di un’estensione del diritto delle FIU, proponendo di autorizzare gli uffici di comunicazione a chiedere informazioni agli intermediari finanziari indipendentemente dalla segnalazione di un sospetto concreto, se tali informazioni sono necessarie alla FIU per adempiere correttamente il loro ruolo. La maggioranza dei membri del gruppo di lavoro del GAFI, ritiene che le FIU non debbano essere costrette a basarsi esclusivamente sulle informazioni che ricevono da un intermediario finanziario autore di una segnalazione. Secondo tale parere, soltanto eliminando questo limite, le FIU sarebbero in grado di eseguire analisi approfondite, di svolgere correttamente il proprio ruolo e quindi di combattere efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.