Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine

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Il diritto svizzero vigente autorizza l’Ufficio di comunicazione a richiedere informazioni agli intermediari finanziari soltanto in modo limitato. È consentito unicamente chiedere informazioni mancanti agli intermediari finanziari autori di una segnalazione di sospetto incompleta. Pertanto l’Ufficio di comunicazione non adempie le nuove esigenze stabilite dalla raccomandazione numero 26.

Parere del Gruppo Egmont: attualmente il Gruppo Egmont sta revisionando i propri principi, le proprie regole e le migliori pratiche per adeguarle alle previste nuove raccomandazioni del GAFI. Mediante la revisione il Gruppo Egmont intende applicare l’interpretazione estesa della raccomandazione numero 26 del GAFI descritta in precedenza.

Risultato: per consentire all’Ufficio di comunicazione di rispettare anche in futuro la nuova raccomandazione numero 26 del GAFI e i principi del Gruppo Egmont, è necessario apportare le modifiche appropriate a una legge formale, più precisamente alla LRD. Infatti, la legislazione vigente non concede all’Ufficio di comunicazione i diritti necessari per raccogliere informazioni presso gli intermediari finanziari.

1.1.5 L’avvertimento all’Ufficio di comunicazione e il rischio di una sua sospensione dal Gruppo Egmont

Nella lettera del 19 luglio 2011 il Gruppo Egmont ha per la prima volta criticato ufficialmente l’Ufficio di comunicazione perché non trasmette le informazioni finanziarie. In seguito vi sono stati diversi contatti e colloqui fra i servizi responsabili del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e la presidenza del Gruppo Egmont. In tale contesto la Svizzera ha spiegato chiaramente che per consentire la trasmissione d’informazioni finanziarie su casi concreti voluta dal Gruppo Egmont, sarebbe stata indispensabile una modifica di legge, la quale sarebbe stata eseguita contemporaneamente all’approvazione della revisione della raccomandazione numero 40 del GAFI, prevista nel febbraio del 2012. La Svizzera ha inoltre comunicato alla presidenza del Gruppo Egmont che, in una lettera del 20 giugno 2011, il Capo del DFGP ha incaricato fedpol di avviare la procedura di modifica delle basi legali necessarie e di creare, a questo scopo, un gruppo di lavoro. Il Gruppo Egmont ha tuttavia giudicato insufficiente tale garanzia fornita dalla Svizzera e la presidenza del gruppo ha deciso di proporre ai membri (più precisamente ai «Heads of FIU» che costituiscono l’organo decisionale), durante l’assemblea plenaria del luglio 2011, di formulare, nell’ambito della procedura di non-compliance avviata per violazione dei principi fondamentali del Gruppo Egmont in materia di scambio d’informazioni, un avvertimento nei confronti dell’Ufficio di comunicazione svizzero e di minacciarne la sospensione dal Gruppo («Warning of Suspension»). La presidenza del Gruppo ha vincolato l’avvertimento all’ingiunzione, destinata all’Ufficio di comunicazione, di dimostrare entro un anno, ossia entro luglio del 2012, che la Svizzera ha avviato la procedura legislativa necessaria. Durante l’assemblea plenaria del 13 luglio 2011, il rappresentante di fedpol ha avuto l’opportunità di spiegare che la Svizzera ritiene di aver già avviato la procedura legislativa richiesta dalla presidenza del Gruppo Egmont, poiché il Capo del DFGP ha istituito un gruppo di lavoro affidandogli l’incarico pertinente. Ciononostante la presidenza del Gruppo Egmont non ha ritirato la proposta di formulare una «Warning of Suspension», affermando che la procedura legislativa si poteva ritenere avviata soltanto dopo che quest’ultima aveva superato la «fase interna». Dopo un’approfondita discussione, gli «Heads of FIU» hanno accolto la proposta della presidenza e pronunciato l’avvertimento di sospensione. In