Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine

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una lettera ufficiale del 19 luglio 2011, il presidente del Gruppo Egmont ha notificato tale decisione all’Ufficio di comunicazione.

La sospensione o un’eventuale esclusione dal Gruppo Egmont avrebbe gravi ripercussioni per l’Ufficio di comunicazione. Esso perderebbe il proprio diritto di voto in seno al gruppo e non avrebbe più accesso all’«Egmont Secure Web», un sistema elettronico per lo scambio di dati particolarmente protetto. Tale circostanza potrebbe indurre alcune FIU a non scambiare più informazioni con l’Ufficio di comunicazione. Si tratterebbe di un problema particolarmente grave, poiché una buona parte dell’attività d’analisi dell’Ufficio di comunicazione riguarda anche l’estero. L’Ufficio di comunicazione perderebbe anche il diritto di contribuire allo sviluppo di principi e migliori pratiche concernenti lo scambio d’informazioni fra FIU. Non avrebbe più la possibilità di segnalare al Gruppo Egmont le FIU che non rispettano le regole sull’uso corretto e confidenziale delle informazioni scambiate e nemmeno il diritto di intraprendere direttamente i passi necessari per avviare una procedura di non-compliance nei confronti di una FIU che non rispetta le regole. L’Ufficio di comunicazione ha quindi interesse a rimanere membro del Gruppo Egmont anche nell’ottica della certezza del diritto in materia di assistenza amministrativa fra FIU. La sospensione dell’Ufficio di comunicazione dal Gruppo Egmont dopo 13 anni di appartenenza potrebbe, infine, nuocere alla reputazione della piazza finanziaria svizzera.

1.1.6 Interesse della Svizzera a una libera partecipazione del proprio Ufficio di comunicazione all’assistenza amministrativa

Il fatto che, a causa del segreto bancario svizzero, l’Ufficio di comunicazione non sia autorizzato a trasmettere informazioni finanziarie ai servizi omologhi esteri nel contesto dell’assistenza amministrativa, si ripercuote negativamente sulla lotta al riciclaggio di denaro di tutte le parti coinvolte e della Svizzera in particolare. Infatti, numerosi uffici di comunicazione esteri applicano la reciprocità e si astengono anch’esse dal fornire informazioni finanziarie all’Ufficio di comunicazione (principio della reciprocità).

La Svizzera ha pertanto interesse a rimuovere essa stessa gli ostacoli all’esecuzione dell’assistenza amministrativa riconducibili al segreto bancario e a consentire all’Ufficio di comunicazione di partecipare pienamente allo scambio di tutti i dati disponibili. In effetti, a partire dal momento in cui mette a disposizione informazioni finanziarie, l’Ufficio di comunicazione riceve in cambio questo tipo d’informazioni anche dalle FIU partner all’estero. In questo modo dispone di una maggiore quantità di dati e le sue analisi risultano di qualità ancora migliore.

1.2 Mandato

1.2.1 La presente modifica della LRD

In seguito all’avvertimento pronunciato dal Gruppo Egmont nei confronti dell’Ufficio di comunicazione e a causa della relativa scadenza del luglio 2012, il Capo del DFGP ha deciso di procedere alla modifica del diritto federale concernente l’Ufficio di comunicazione (raccomandazione numero 40), peraltro già prevista, senza attendere l’approvazione formale della corrente revisione parziale di tutte le raccomandazioni del GAFI, anche perché a metà del 2011 il GAFI ha deciso di posticipare a febbraio del 2012 l’approvazione inizialmente prevista nell’autunno del 2011. Si è tenuto conto anche del fatto che molto probabilmente l’intero disegno di legge riguardante la trasposizione delle raccomandazioni parzialmente rivedute del