Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine

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essere opposta, vale a dire che l’Ufficio di comunicazione è già in possesso di una segnalazione di sospetto su una determinata persona e riceve più tardi una richiesta d’informazione da una FIU estera che menziona anche uno o diversi intermediari finanziari terzi.

In entrambi i casi di individuazione diretta e indiretta di intermediari finanziari terzi, vi è tuttavia sempre un legame diretto con una segnalazione di sospetto pervenuta all’Ufficio di comunicazione. Questo significa che l’Ufficio di comunicazione non è autorizzato a richiedere informazioni a intermediari finanziari terzi che non presentano un legame concreto con una comunicazione di sospetto. Pertanto se l’Ufficio di comunicazione riceve da una FIU estera indicazioni riguardanti un intermediario finanziario terzo, ma non è ancora in possesso di una segnalazione di sospetto al riguardo, non è autorizzato a richiedere informazioni al suddetto intermediario finanziario.

La nuova disposizione soddisfa ampiamente quanto statuito dalla raccomandazione numero 26 del GAFI. Non sarà invece soddisfatta la richiesta del GAFI e del Gruppo Egmont, circa la possibilità di richiedere informazioni agli intermediari finanziari terzi, a prescindere da una segnalazione di sospetto (cfr. il n. 1.1.4 che descrive la raccomandazione numero 26).

Cpv. 3

Anche gli intermediari finanziari terzi sottostanno peraltro, come gli autori delle segnalazioni conformemente all’articolo 9 capoverso 1 LRD, al divieto di fornire informazioni di cui all’articolo 10a LRD. Tale principio corrisponde al concetto di «tipping-off» del GAFI, secondo cui è vietato avvertire qualcuno di una segnalazione di sospetto.

Art. 23 cpv. 2

Come tutte le altre FIU, l’Ufficio di comunicazione esegue principalmente tre compiti. Riceve le comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari, le analizza e, se del caso, le trasmette alle autorità competenti di perseguimento penale (cfr. gli «Statement of Purpose» del Gruppo Egmont del 24 giugno 1997 e del 23 giugno 200416, l’art. 1 cpv. 2 lett. a–c OURD e il n. 1.1.2 del presente rapporto). La segnalazione di casi sospetti alle autorità di perseguimento penale è disciplinata dall’articolo 23 capoverso 4. Il capoverso 2 qui descritto menziona i compiti di ricezione e di analisi delle segnalazioni di sospetto. La novità principale è che il capoverso 2 non rinvia più ai provvedimenti conformi alla legge sugli Uffici centrali17. L’intenzione è di disciplinare per quanto possibile i mezzi per raccogliere informazioni direttamente nella legge sul riciclaggio di denaro e più precisamente negli articoli 11a, 30 e 31 per incrementare la trasparenza delle norme. In futuro si prevede di rinviare alla legge sugli Uffici centrali soltanto per alcuni settori limitati (cfr. l’art. 31a e le spiegazioni pertinenti).

Inoltre, la fase della «verifica» delle comunicazioni pervenute sancita dalla presente legge, viene completata aggiungendo il termine di «analisi». Sebbene «verifica» e «analisi» siano due termini interconnessi, occorre tuttavia fare una distinzione. La verifica di una segnalazione di sospetto è incentrata sugli aspetti formali, quali la

16 www.egmontgroup.org/library/egmont-documents.

17 Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC; RS 360)