Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine

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provenienza dei dati (l’Ufficio di comunicazione è autorizzato ad accettare soltanto le comunicazioni di sospetto inviate dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 LRD) nonché il contenuto e la forma della segnalazione (cfr. art. 2 e 3 OURD). L’analisi comporta invece un esame approfondito del contenuto della comunicazione. È questo, in effetti, il compito principale di un ufficio di comunicazione che costituisce anche il valore aggiunto rispetto alla semplice segnalazione di un sospetto eseguita dall’Ufficio di comunicazione in veste di autorità della Confederazione. Per effettuare l’analisi vengono utilizzate tutte le informazioni ufficiali disponibili (comprese le banche dati a cui l’Ufficio di comunicazione può accedere online conformemente all’articolo 35a LRD) e le fonti pubbliche. Le informazioni ufficiali comprendono anche quelle ottenute da una FIU estera nel contesto dell’assistenza amministrativa in seguito a una richiesta diretta oppure a un’informazione spontane-

a. L’Ufficio di comunicazione inoltra la segnalazione soltanto se da essa risulta un sospetto fondato ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 LRD. In caso contrario la archivia senza occuparsene ulteriormente.

Tale norma corrisponde in sostanza anche alla proposta formulata nella procedura di consultazione concernente la LCPol (cfr. il n. 1.2.3).

Art. 30 (nuovo) Collaborazione con uffici di comunicazione stranieri

L’articolo 30 LRD è la disposizione chiave dell’avamprogetto. Essa autorizza di principio l’Ufficio di comunicazione a cooperare con le FIU estere, indipendentemente dal fatto che le singole FIU siano servizi amministrativi, giudiziari o di polizia. Tale disposizione sostituisce i capoversi 1 e 2 del vigente articolo 32 LRD. L’Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni anche con le FIU che non fanno parte del Gruppo Egmont. Tuttavia se una FIU non è membro del Gruppo Egmont, l’Ufficio di comunicazione controlla adeguatamente se sono soddisfatti i presupposti sanciti dal nuovo capoverso 1 dell’articolo 30 prima di trasmettere le informazioni. Il controllo dei presupposti di cui al nuovo articolo 30 capoverso 1 non è invece necessario quando una FIU appartiene al Gruppo Egmont. In questi casi vi è infatti la certezza che la FIU è stata sottoposta a un esame approfondito conforme ai principi del Gruppo Egmont e incentrato sul trattamento confidenziale delle informazioni.

Se tuttavia l’Ufficio di comunicazione constata che una FIU estera non soddisfa i presupposti necessari per poterle trasmettere delle informazioni, può decidere autonomamente in ogni momento di sospendere lo scambio di dati, a prescindere dall’appartenenza della FIU al Gruppo Egmont. L’Ufficio di comunicazione è persino legalmente tenuto ad agire in questo modo, conformemente all’articolo 31 lettera b LRD, se risulta che la FIU estera ha eluso i canali dell’assistenza giudiziaria. Se la FIU interessata appartiene al Gruppo Egmont, l’Ufficio di comunicazione ha inoltre la possibilità di avviare nei suoi confronti una procedura di non-compliance.

Cpv. 1 e 2

Il principio secondo cui l’Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere informazioni alle FIU estere è stato ripreso dal vigente articolo 32 LRD. Il capoverso 1 di tale disposizione si riferisce allo scambio d’informazioni con FIU che consistono in servizi giudiziari o di polizia, mentre il capoverso 2 riguarda lo scambio di dati con le FIU amministrative. In futuro l’articolo 32 LRD disciplinerà soltanto la cooperazione con le autorità di perseguimento penale e le FIU saranno oggetto di una disposizione indipendente e completa contenuta nell’articolo 30.