Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine
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nazionale dopo la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (RS 0.311.54), che contempla sia la prevenzione sia il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Secondo la Convenzione del Consiglio d’Europa, un accesso rapido ai dati e alle informazioni finanziarie sui beni patrimoniali delle organizzazioni criminali compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e costituisce quindi il mezzo migliore per fermare tali organizzazioni. Per l’Ufficio di comunicazione è molto importante che, con la Convenzione numero 198, è stato creato per la prima volta uno strumento vincolante di diritto internazionale pubblico, che contiene norme dettagliate sui compiti e le competenze delle FIU9. Specialmente l’articolo 46 paragrafo 5 della Convenzione statuisce che, nel contesto della cooperazione fra uffici di comunicazione, l’ufficio che riceve una richiesta deve mettere a disposizione tutte le informazioni specifiche, compresi i dati finanziari disponibili e le informazioni in possesso delle autorità inquirenti richieste per mezzo della domanda, senza che sia necessario presentare una richiesta formale ai sensi dei trattati applicabili fra le due parti. L’articolo 53 paragrafo 2 statuisce tuttavia che al momento della firma dell’atto di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, tutti gli Stati e l’Unione europea possono riservarsi, in una dichiarazione destinata al Segretario generale, il diritto di non applicare o di applicare soltanto parzialmente l’articolo 46 paragrafo 5. Modificando la legge sul riciclaggio di denaro nella maniera proposta dal presente avamprogetto (autorizzazione alla trasmissione d’informazioni finanziarie), la Svizzera avrebbe la possibilità di ratificare la Convenzione numero 198 senza bisogno di formulare alcuna riserva.
La Svizzera non ha ancora firmato né ratificato la Convenzione numero 198. Per effettuare la ratifica dovrebbe, fra l’altro, sancire nel proprio diritto nazionale che l’insider trading e la manipolazione dei corsi sono reati preliminari del riciclaggio di denaro. A tale proposito, il 31 agosto 2011, il Consiglio federale ha approvato e sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la modifica della legge sulle borse (reati borsistici e abusi di mercato)10.
Parere del Gruppo Egmont: il Gruppo Egmont ha criticato a più riprese il fatto che l’Ufficio di comunicazione svizzero sia l’unico membro del gruppo a non scambiare informazioni finanziarie con altre FIU. Tale critica è confluita in una lettera ufficiale che il presidente del Gruppo Egmont ha inviato all’Ufficio di comunicazione il 19 luglio 2010. La lettera afferma che il rifiuto dell’Ufficio di comunicazione di scambiare informazioni è in contraddizione con lo scopo e i principi del Gruppo Egmont. In particolare è stato più volte sottolineato che fra le informazioni che una FIU dovrebbe essere in grado di mettere a disposizione, rivestono un ruolo importante anche i dati finanziari, dato che l’attività di un ufficio di comunicazione è incentrata soprattutto sull’analisi di tali informazioni. Anche durante le discussioni in seno ai gruppi di lavoro del GAFI in merito alla revisione parziale della raccomandazione numero 40 e al ruolo delle FIU, gli esperti di alcune delegazioni hanno sottolineato più volte che il mancato scambio d’informazioni finanziarie fra FIU è in contraddizione con il senso e lo scopo della raccomandazione (per ulteriori spiegazioni cfr. il
n. 1.1.5).
Risultato: durante i lavori di revisione parziale delle raccomandazioni del GAFI, è emerso che né i gruppi di lavoro del GAFI, né gli altri 126 membri del Gruppo
9 Art. 1 lett. f, art. 2, 14, 46 e 47 della Convenzione n. 198
10 FF 2011 6109 segg.