Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine
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Poiché la posizione degli organi internazionali rispecchia l’interesse della Svizzera di partecipare completamente all’assistenza amministrativa, il Consiglio federale ritiene opportuno soddisfare la richiesta proveniente dall’estero. Per la Svizzera e la sua piazza finanziaria è importante soprattutto che l’Ufficio di comunicazione continui a far parte del Gruppo Egmont e che la Svizzera mantenga la sua buona posizione nel GAFI. Le modifiche di legge proposte contribuiscono anche a realizzare la strategia della Confederazione concernente i mercati finanziari volta a rafforzare l’integrità della piazza finanziaria svizzera.
Contenuto dell’avamprogetto
Mediante la presente revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro s’intendono ampliare le competenze dell’Ufficio di comunicazione in maniera tale da soddisfare anche gli standard futuri del Gruppo Egmont e del GAFI. Si propone di autorizzare l’Ufficio di comunicazione a trasmettere alle FIU estere anche informazioni finanziarie che, attualmente, sono protette dal segreto bancario e dal segreto d’ufficio. In questo si può prevenire un’elusione dell’assistenza giudiziaria, poiché le informazioni finanziarie fornite dall’Ufficio di comunicazione sono soggette a restrizioni d’uso. Potranno, infatti, essere utilizzate soltanto per scopi di analisi e non come mezzi di prova in un procedimento penale.
Viene inoltre estesa in modo mirato la competenza dell’Ufficio di comunicazione a raccogliere informazioni presso gli intermediari finanziari. In futuro esso potrà richiedere informazioni anche a intermediari finanziari terzi che non hanno inviato una comunicazione di sospetto ai sensi dell’articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro o dell’articolo305tercapoverso 2 del Codice penale (CP). Una situazione del genere si verifica quando, dopo l’analisi di una segnalazione di sospetto risulta che uno o più intermediari finanziari terzi sono o sono stati coinvolti in transazioni poco chiare o in una relazione d’affari sospetta. Vi è quindi sempre un legame concreto con una segnalazione di sospetto pervenuta all’Ufficio di comunicazione in virtù dell’articolo 9 LRD o dell’articolo 305tercapoverso 2 CP. Rimane quindi invariata la regola di base secondo cui l’Ufficio di comunicazione non ha il compito di cercare transazioni sospette indipendenti da una segnalazione di sospetto. È previsto che la sua attività rimanga circoscritta all’analisi e alla trasmissione senza comprendere indagini (di polizia). D’altra parte, tale estensione mirata delle competenze migliorerà la qualità delle informazioni che l’Ufficio di comunicazione riceverà nel contesto dell’assistenza amministrativa internazionale fra FIU.