Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine
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Sono previste nuove regole sulla qualità delle informazioni da mettere a disposizione. Secondo la legge vigente e la prassi attuale l’Ufficio di comunicazione non è autorizzato a fornire informazioni finanziarie alle FIU estere. Quando mette a disposizione dati personali in risposta a una richiesta ricevuta, l’Ufficio di comunicazione può fornire unicamente informazioni che già possiede, provenienti da procedimenti penali e procedure di assistenza giudiziaria in corso (indicando il motivo delle indagini e l’autorità responsabile del perseguimento penale), da altre conoscenze della polizia e riguardanti lo statuto di soggiorno dei cittadini stranieri e le sentenze passate in giudicato. L’Ufficio di comunicazione prepara adeguatamente e trasmette anche le informazioni provenienti da fonti pubbliche come i registri di commercio. L’Ufficio di comunicazione informa senza restrizioni, ma senza indicare altri dettagli, le FIU estere quando riceve una segnalazione di sospetto da un intermediario finanziario e comunica loro a quale autorità di perseguimento penale la inoltra. Il nome della banca autrice della comunicazione e altre informazioni quali i numeri di conti bancari, i dati sulle transazioni, i saldi dei conti e le indicazioni su altri conti coinvolti, ossia le cosiddette informazioni finanziarie, sottostanno invece al segreto bancario. L’Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere tali informazioni alle FIU estere, poiché è tenuto a rispettare il segreto d’ufficio (cfr. le spiegazioni al n. 1.1.4, relative alla raccomandazione n. 40 del GAFI). Il diritto vigente prevede che in questi casi gli Stati esteri devono utilizzare i canali regolari dell’assistenza giudiziaria. Al di fuori dei dati protetti dal segreto bancario, in genere nella prassi, l’Ufficio di comunicazione non fornisce nemmeno indicazioni sugli intermediari finanziari autori della segnalazione.
Negli scorsi anni tale prassi adottata dalla Svizzera ha suscitato sempre più perplessità e critiche culminate nell’avvertimento formale pronunciato dall’assemblea plenaria del Gruppo Egmont di sospendere l’appartenenza del nostro Paese al Gruppo (cfr. n. 1.1.5).
A prescindere dalla necessità d’impedire la sospensione, il Consiglio federale ritiene, sulla base di considerazioni di fondo, che le norme attuali non siano più al passo coi tempi e debbano essere abrogate mediante la presente revisione della LRD, nell’interesse di un rafforzamento della cooperazione internazionale finalizzata a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (cfr. n. 1.1.4).
In futuro, in virtù del nuovo articolo 30, l’Ufficio di comunicazione potrà fornire ai suoi partner internazionali, analogamente a quanto fanno le altre FIU e in aggiunta a tutti i dati personali e alle altre informazioni in suo possesso (cpv. 1), anche informazioni finanziarie (cpv. 2). L’elenco delle possibili informazioni finanziarie di cui al capoverso 2 è soltanto esemplificativo e non va considerato esaustivo. Il nuovo articolo soddisfa la versione riveduta della raccomandazione numero 40 del GAFI e della nota esplicativa pertinente. Inoltre traspone i principi del Gruppo Egmont e soddisfa le richieste all’origine dell’avvertimento di sospensione. L’articolo 30 capoverso 2 consente di adempiere anche le esigenze statuite dall’articolo 46 paragrafo 5 della Convenzione numero 198 del Consiglio d’Europa. Le informazioni si possono trasmettere spontaneamente o su richiesta. Entrambe le varianti sono implicite nel termine «trasmissione». In questo modo si possono mettere in atto anche le migliori pratiche del Gruppo Egmont.
Le richieste d’informazione provenienti dall’estero devono soddisfare determinati requisiti in termini di contenuto decisi dalla Svizzera. Le FIU estere devono perlomeno comunicare perché ritengono sospetta la comunicazione ricevuta. A questo scopo basta indicare una tipologia di riciclaggio di denaro (p. es. conti di transito,