Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine
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razione (LUC; RS 360) autorizza, in combinato disposto con l’articolo 23 capoverso 2 LRD, l’Ufficio di comunicazione a richiedere informazioni. Tale competenza non è stata finora applicata concretamente, anche perché la disposizione è formulata in modo troppo impreciso. Se l’Ufficio di comunicazione intende richiedere informazioni a un intermediario finanziario terzo, esso deve a sua volta trasmettergli per forza una quantità più o meno grande d’informazioni sulle circostanze precise del caso in questione. Tali informazioni consentono all’intermediario finanziario terzo di delimitare il soggetto delle informazioni richieste, di eseguire ricerche mirate fra i documenti in suo possesso ed essere così effettivamente in grado di rispondere. Tutte le informazioni trattate dall’Ufficio di comunicazione sono però soggette al segreto d’ufficio. La base legale formale di cui all’articolo 11a capoverso 2 fornisce ora all’Ufficio di comunicazione la giustificazione per trasmettere informazioni finanziarie a un intermediario finanziario terzo e lo svincola in questi casi speciali dal segreto d’ufficio.
La cerchia degli intermediari finanziari terzi cui l’Ufficio di comunicazione sarà autorizzato a rivolgersi conformemente al capoverso 2, dipende sempre, come spiegato al numero 1.3.2, da una segnalazione di sospetto inviata da un altro intermediario finanziario e dalle informazioni ricavate dall’analisi pertinente. Una situazione del genere si verifica quando dalla segnalazione di sospetto o dalla documentazione allegata risulta immediatamente che uno o più intermediari finanziari terzi sono o sono stati coinvolti in transazioni poco chiare o nella relazione d’affari sospetta. Può inoltre capitare che, in seguito all’analisi della comunicazione di sospetto e dopo aver consultato altre fonti, l’Ufficio di comunicazione giunga alla conclusione che uno o diversi intermediari finanziari terzi sono o sono stati coinvolti in transazioni poco chiare o nella relazione d’affari sospetta.
Quando si occupa di una transazione ben precisa, l’Ufficio di comunicazione deve avere soprattutto la possibilità di estendere la propria analisi a tutte le tracce della documentazione («paper trail») disponibili presso i diversi intermediari finanziari coinvolti nelle transazioni sospette di beni patrimoniali e di richiedere le informazioni necessarie agli intermediari finanziari terzi.
Quando si occupa invece di una determinata relazione d’affari, l’Ufficio di comunicazione deve ottenere la competenza di richiedere anche informazioni generiche agli intermediari finanziari terzi che non hanno eseguito alcuna transazione per conto della persona sospetta, ma che intrattengono o hanno intrattenuto con essa una relazione d’affari. Basti pensare, ad esempio, alle relazioni gestite dagli amministratori patrimoniali, i quali, in genere, non hanno accesso ai beni patrimoniali che gestiscono oppure vi hanno accesso solo in modo limitato e pertanto non sono coinvolti nelle transazioni, partecipando però ugualmente alla relazione d’affari.
È ad esempio possibile scoprire direttamente, consultando gli estratti conto allegati a una segnalazione di sospetto, se un intermediario finanziario terzo è coinvolto in una transazione o in una relazione d’affari sospetta. Tale circostanza si può tuttavia individuare anche indirettamente. Ciò si verifica, ad esempio, quando, dopo aver ricevuto una segnalazione di sospetto, l’Ufficio di comunicazione svolge nella propria banca dati GEWA15 accertamenti sulle persone sospette e scopre un rinvio a una richiesta precedente di una FIU estera da cui risulta una relazione fra la persona sospetta e un intermediario finanziario terzo. La successione degli eventi può anche
15 Art. 23 cpv. 3 LRD