Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine
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La presente revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro riprende le proposte formulate nella LCPol, ad eccezione della questione del diritto d’accesso indiretto a GEWA.
1.3 Resoconto delle novità più importanti
1.3.1 Scambio d’informazioni con FIU estere
La presente modifica della legge sul riciclaggio di denaro ha lo scopo di precisare le competenze dell’Ufficio di comunicazione riguardo allo scambio d’informazioni con uffici di comunicazione esteri, di modo che sia consentito trasmettere loro le informazioni finanziarie disponibili. Finora l’Ufficio di comunicazione non trasmetteva informazioni finanziarie invocando la protezione del segreto bancario e del segreto d’ufficio. Poiché lo scambio d’informazioni finanziarie fra uffici di comunicazione si ripercuote sulla situazione giuridica delle persone coinvolte e degli intermediari finanziari, non è consentito modificarne le regole limitandosi semplicemente a interpretare diversamente il segreto bancario e il segreto d’ufficio. Occorre una norma esplicita in una legge formale come quella proposta nel presente avamprogetto. Tale disciplinamento soddisfa le esigenze stabilite dalla raccomandazione numero 40 del GAFI e i principi del Gruppo Egmont in merito allo scambio d’informazioni fra FIU (cfr. n. 1.1.4).
Alcuni punti delle norme contenute nella legge vigente sul riciclaggio di denaro sono formulati in modo piuttosto generico e sono stati pertanto precisati mediante ordinanze esecutive. Anche le regole sull’assistenza amministrativa internazionale fra uffici di comunicazione sono sancite soltanto a grandi linee nell’articolo 32 della legge sul riciclaggio di denaro. I dettagli riguardanti gli interessi dell’Ufficio di comunicazione sono sanciti nell’ordinanza del 25 agosto 2004 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione, OURD; RS 955.23). L’articolo 13 OURD disciplina la cooperazione con le autorità straniere senza tuttavia approfondire i particolari dell’assistenza amministrativa internazionale. Poiché la trasmissione d’informazioni finanziarie costituisce un’ingerenza notevole nel segreto bancario, l’assistenza amministrativa sarà disciplinata dettagliatamente nella legge sul riciclaggio di denaro, di modo che, chi è coinvolto, beneficerà di una maggiore trasparenza e certezza del diritto. Già oggi le FIU possono utilizzare le informazioni finanziarie scambiate nel contesto dell’assistenza amministrativa, soltanto per scopi di analisi e non direttamente come prove in un procedimento. Questo significa che anche in futuro si dovrà provvedere affinché le informazioni utilizzate come prove nei procedimenti siano raccolte tramite i canali dell’assistenza giudiziaria che concedono alle persone coinvolte il diritto processuale d’informarsi e di difendersi. Tale principio vale sia per i partner collegati con la Svizzera per il tramite del GAFI e del Gruppo Egmont, sia per gli altri Stati. Inoltre dev’essere garantito che le FIU possano utilizzare le informazioni scambiate mediante l’assistenza amministrativa soltanto per scopi di analisi, che è poi l’attività principale delle FIU, e unicamente per combattere il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. Infine, vanno introdotte norme più severe sulla confidenzialità delle informazioni e sulla loro trasmissione a terzi. Per una trasmissione ora occorre un’esplicita autorizzazione scritta dell’ufficio di comunicazione mittente. Si tratta di principi già applicati nel contesto dell’assistenza amministrativa fra uffici di comunicazione che s’intende ora sancire espressamente nella legge sul riciclaggio di denaro, ossia in una legge formale, per incrementare la certezza del diritto.