Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/123: Modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro) · 29 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

1.3.2 Raccolta d’informazioni presso gli intermediari finanziari

L’Ufficio di comunicazione è l’autorità centrale nazionale che riceve e analizza le segnalazioni di sospetto ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro. Per essere in grado di svolgere le proprie analisi in modo accurato e competente, deve avere accesso a tutte le informazioni finanziarie e di altro genere correlate alla segnalazione di sospetto. Già oggi l’Ufficio di comunicazione può chiedere agli intermediari finanziari autori delle comunicazioni d’inviare ulteriori informazioni (finanziarie) pertinenti se le segnalazioni di sospetto sono incomplete. Tale principio è sancito nell’ordinanza sull’Ufficio di comunicazione (art. 3, contenuto e forma della comunicazione) e nello scopo dell’Ufficio di comunicazione statuito nella legge sul riciclaggio di denaro, secondo cui l’ufficio è in grado di analizzare correttamente una segnalazione di sospetto soltanto se è in possesso di tutte le informazioni necessarie. Il diritto di chiedere più tardi all’intermediario finanziario autore della comunicazione determinate informazioni finanziarie o di altro tipo che mancano, ha causato delle incertezze a livello pratico. Con la presente revisione s’intende ora disciplinare tale competenza nella legge sul riciclaggio di denaro e quindi in una legge formale. In tal modo si crea anche una maggiore certezza del diritto per gli intermediari finanziari.

È previsto anche un rafforzamento circostanziato delle competenze dell’Ufficio di comunicazione. In futuro esso potrà chiedere informazioni anche a intermediari finanziari terzi che non hanno inviato una segnalazione di sospetto. Un caso del genere può verificarsi quando l’Ufficio di comunicazione constata soltanto dopo l’analisi di una comunicazione di sospetto che uno o diversi intermediari finanziari terzi risultano o risultavano coinvolti in transazioni sospette o nella relazione d’affari oggetto della segnalazione di sospetto. Anche in questi casi vi è sempre una correlazione concreta con una segnalazione di sospetto pervenuta all’Ufficio di comunicazione in virtù dell’articolo 9 LRD o dell’articolo 305tercapoverso 2 CP.

In seguito a una tale richiesta l’intermediario finanziario deve inviare senza indugio le informazioni in suo possesso all’Ufficio di comunicazione. Tuttavia è tenuto a trasmettere soltanto le informazioni che già possiede. Tale concetto comprende l’insieme della sfera d’influenza dell’intermediario finanziario (p. es. l’intero consorzio). Egli non è invece obbligato a raccogliere informazioni presso terzi esterni.

Tale normativa consente di soddisfare parzialmente le esigenze sancite dalla revisione della raccomandazione numero 26 del GAFI, dalla pertinente nota esplicativa e dai principi del Gruppo Egmont sulle competenze delle FIU che ne sono scaturiti. Il principio che sta alla base della normativa prevede che l’Ufficio di comunicazione benefici di un accesso integrale alle informazioni che gli consentono di svolgere scrupolosamente i suoi compiti di analisi delle segnalazioni di sospetto. La nuova normativa proposta consentirebbe all’Ufficio di comunicazione di approfondire la propria attività di analisi grazie a informazioni di alto livello. Le nuove norme che s’intendono introdurre nella legge sul riciclaggio di denaro non contemplano invece un altro principio introdotto con la revisione della raccomandazione numero 26 del GAFI, che va oltre e che autorizza gli uffici di comunicazione a chiedere informazioni a un intermediario finanziario in modo del tutto indipendente da una segnalazione di sospetto e sulla base di altre fonti.

1.3.3 Trattati di cooperazione fra FIU

Il diritto vigente autorizza di principio l’Ufficio di comunicazione a scambiare informazioni (eccetto le informazioni finanziarie) con le FIU estere. Vi sono tuttavia delle FIU che, per cooperare con servizi omologhi, hanno bisogno di un trattato di