Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine

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VA, NF Rheintal, le RPS, l’USP, Agrotourisme Suisse, le CAS, per pedes, MW, Walks-4-U e

BWL ritengono che la definizione di zona montagnosa prevista nell’ordinanza non è adatta per delimitare le attività a rischio.

PSS chiede di precisare la definizione di zona montagnosa ad esempio indicando gli ausili necessari per attraversarla. Pro Senectute esige che l’obbligo di autorizzazione venga introdotto solo a partire dalla zona di montagna III.

Lettera b Cantoni

GR chiede di cancellare questa definizione e di definire sotto i singoli tipi di autorizzazione le attività permesse (descrizione del terreno).

Organizzazioni interessate

USP considera adeguata la definizione di «zona rocciosa», mentre l’ASPO la trova troppo ampia.

Lettera c Cantoni

AR è del parere che la definizione delle zone a rischio «zone di fiumi e torrenti» debba essere limitata a località ben definite con un massimo pericolo oggettivo causato da masse d’acqua. La definizione del disegno di ordinanza viene giudicata inadeguata e respinta.

Organizzazioni interessate

Per ERBINAT, Planoalto, Bénedict, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wildwerk, Wakónda, Drudel 11, FEE, la Rucksackschule, l’Association de promotion du Gantrisch, le Rheinaubund, Amis de la nature, Bureau régional du WWF, CURAVIVA, per pedes e MW, non è adeguato limitare le attività a rischio sulla base di tali caratteristiche. ERBI-NAT, Infoklick, Natur und Bewegung, Wildwerk, Wakónda, Drudel 11, FEE, Rucksa-

ckschule, Association de promotion du Gantrisch, le Rheinaubund, Amis de la nature e

ASPO ritengono che tale definizione porti ad un inammissibile ampliamento del campo

d’applicazione della legge. Ci si deve limitare alla zona di pericolo immediato vicino all’acqua e in acqua. Le attività a rischio su corsi d’acqua sono sufficientemente trattate nell’art. 2 cpv. 1 lettere d-f, per cui non è necessario parlarne anche in questa sede. USP e Agrotourisme Suisse che vista la definizione legale delle acque superficiali quale figura nella legge federale sulla protezione delle acque (cf. art. 4, let. a, LPAc), ampliata nell’art. 2, let. c, dell’ordinanza sulle attività a rischio, il perimetro pericoloso comprende oltre al corso d’acqua anche la zona di terreno nel suo insieme.

Lettera d Cantoni

BE, FSIA, upi e SOA sottolineano che il canyoning richiede la pratica del nuoto e

dell’arrampicata. La tecnica della corda è parte dell’arrampicata e non deve essere citata espressamente.

Organizzazioni interessate

AS Tödi ritiene che il canyoning non costituisce un’attività a rischio ai sensi dell’art. 39 LAINF e dell’art. 50 OAINF.

IUNR fa notare che per definizione tutti i corsi di torrenti sono impraticabili. Il maggiore rischio deriva dal fatto che si hanno a disposizione solo poche occasioni per toccare terra (anche SIL-VIVA). Fra i pericoli oggettivi nel canyoning si annovera anche la forte corrente nei passaggi da superare a nuoto.

Lettera f Cantoni

BE, FSIA, upi e SOA chiedono che canoa e kayak siano inseriti nella categoria delle discese in acque vive. GR vorrebbe chiarire se nella categoria debba rientrare anche la canoa classica (con imbarcazioni rigide). Nel caso contrario si dovrebbe adattare il livello di difficoltà minimo per il quale è necessaria l’autorizzazione.