Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine
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Articolo 9 Requisiti Cantoni
VS e SRA vorrebbero che l’ordinanza prevedesse che una ditta certificata e autorizzata nel quadro del proprio dispositivo di sicurezza può ingaggiare e utilizzare guide alpine e accompagnatori di escursionismo che non dispongono di una autorizzazione propria. BE, FSIA e upi, sottolineano che in sede di attuazione si deve garantire che le ditte certificate possano continuare a svolgere le loro attività e che non si rendano necessarie altre autorizzazioni basate sulla presente legislazione. BE, FSIA, upi, SOA, IUNR e FST propongono inoltre di aggiungere un capoverso per chiarire che l’autorizzazione ai sensi dell’art. 6 della legge consente di svolgere tutte le attività comprese nella certificazione.
Organizzazioni interessate ERBINAT, Planoalto, Bénédict, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wildwerk,
Wakónda, Drudel 11, FEE, Rucksackschule, Association de promotion du Gantrisch, dro-
sera, Rheinaubund, bureau régional du WWF, CE, SILVIVA e Pro Natura approvano che
siano fatte rientrare nel campo di applicazione il rafting e le discese in acque vive come definite all’art. 2, cpv.1, let. e e f del disegno.
Le SAB ritiene che quanti leggono il solo disegno di ordinanza hanno l’impressione che altre attività quali canyoning, salto con l’elastico e rafting non richiedano autorizzazione. SAB propone di inserire nell’ordinanza dopo l’art. 8 una nuova disposizione che si occupi esplicitamente dell’obbligo di autorizzazione per le altre attività a rischio di cui all’art. 1, cpv.2, let. c - e della legge.
Articolo 10 Sistemi di gestione della qualità per le attività a rischio Cantoni
BE e le organizzazioni FSIA, upi e SOA trovano che alla lettera a si debba precisare che si vuole proteggere la sicurezza del singolo. Alla lettera d il termine «certificati» va sostituito con «dispongono di un’autorizzazione ai sensi della legge» (anche GL e l’ASGM).
Per SG non è chiaro se il controllo annuale della prassi ai sensi del cpv.1 let. f consiste unicamente in un controllo interno fatto dalla ditta o se - nonostante la validità quinquennale del sistema di gestione della qualità (art. 10, cpv.3) - è l’istanza di certificazione accreditata che deve occuparsene. Se così fosse si deve chiarire se l’autorità cantonale che concede l’autorizzazione vada informata in merito a eventuali lacune e se si devono prendere delle misure
Organizzazioni interessate
La SOA vorrebbe che l’art. 10, cpv.1, let. f non prevedesse un controllo annuale ma un controllo regolare.
Articolo 11 Fondazione «Safety in adventures» Cantoni:
TI approva il fatto di voler rafforzare la sistematica con «Safety in adventures».
Organizzazioni interessate
AS Tödi chiede l’aggiunta di un articolo 11 bis per fare in modo che le ditte gestite da specialisti presso le quali le attività siano svolte sotto la guida di personale qualificato (guide alpine con diploma UIAGM o ASGM con le relative formazione accessorie come ad es. diploma di canyoning) siano esonerate dalla certificazione da parte di un’istanza esterna e siano considerate certificate implicitamente.
La FSR ritiene che le certificazioni dell’Associazione svizzera per sistemi di qualità e di
management (SQS) con cui la fondazione «Safety in adventures» collabora sono troppo costose e chiede che si mantenga una concorrenza fra gli organismi di certificazione accreditati dalla società generale di sorveglianza (SAS.) Essa propone inoltre di sopprimere il capoverso 2 e di sostituirlo con la precisazione che per quel che riguarda le attività di rafting e in acque vive «Safety in adventures» deve collaborare con la Fédération suisse de rafting (FSR) e la Swiss Outdoor Association (SOA).