Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine

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tribunale che consente alla banca di liberare il conto bloccato. VD propone di aggiungere un nuovo articolo 20 a.

Organizzazioni interessate

OI ritiene che in pratica, l’art. 20 cpv. 2 è poco realistico se non si riesce a trovare tramite la SOA una soluzione settoriale, che a sua volta sembra molto difficile in quanto il settore delle attività outdoor in Svizzera è estremamente frammentato. Per il singolo offerente sarebbe impossibile soddisfare l’art. 20 cpv.2.

Capoverso 3 Organizzazioni interessate

ASA, FSIA e upi ritengono che si dovrebbe eliminare la precisazione «svizzera» nell’art. 20, cpv.3.

Articolo 21 Obbligo di informazione Cantoni

BE e le organizzazioni FSIA, upi e SOA ritengono che l’obbligo di informazione non sia adeguato. Da un lato basta mettere a disposizione le informazioni nelle condizioni generali di contratto o all’atto dell’iscrizione, dall’altro per il consumatore sarebbe importante non tanto

l’assicurazione di responsabilità civile, quanto piuttosto innanzitutto l’assicurazione individuale contro gli incidenti. Per LU, l’obbligo di informazione va troppo oltre - soprattutto nel caso di persone con autorizzazione - e va quindi eliminato, Un obbligo simile può essere considerato adeguato per imprese di determinate dimensioni, soprattutto nei settori del canyoning, del rafting e del salto con l’elastico.

Al contrario, ZH considera pertinente un obbligo di informazione, che a suo avviso dovrebbe addirittura essere completato con un richiamo da parte dell’autorità che concede

l’autorizzazione (cantone). Anche ZH comunque reputa eccessivo prevedere le informazioni anche sui biglietti e chiede la cancellazione di questa parte dell’art. 21, cpv.1, let. b.

BL suggerisce di inserire in un ambito adatto dell’ordinanza un obbligo di informazione riguardante le certificazioni e le autorizzazioni ottenute.

Organizzazioni interessate

L’ASA, la FSIA e le upi ritengono che l’obbligo di informazione costituisca un’ingerenza nella libertà contrattuale non sia scevro di problemi. L’ASA propone pertanto che si informi

sull’esistenza di una «assicurazione conforme alla legge o una garanzia parificata». L’obbligo di informazione può essere previsto nell’ordinanza, ma non comporta certo una maggiore protezione dei consumatori. Meglio sarebbe prevedere per l’assicurato l’obbligo di provare all’istanza che concede l’autorizzazione l’esistenza dell’assicurazione o di comunicare alla stessa eventuali cambiamenti in questo campo (si propone allo scopo un capoverso 1 bis). Al posto dell’IDI si dovrebbe inoltre indicare la polizza della società assicuratrice.

FSIA e upi rilevano inoltre che nel commento all’art. 21 dell’ordinanza si accenna a una sorta di diritto di richiedere informazioni, che però non sussiste, e chiedono quindi di semplificare la disposizione.

La SOA chiede la soppressione dell’art. 21, cpv.1, let. b e dell’art. 21, cpv.2, let. a - c.

Capitolo 4: Applicabilità delle disposizioni penali della legge Articolo 22 Applicabilità delle disposizioni penali della legge Cantoni

ZH si chiede se l’estensione all’art. 7 del campo di applicazione delle disposizioni penali riportate all’art. 22 dell’ordinanza soddisfa l’esigenza di basi legali sufficienti per le disposizioni penali.

Organizzazioni interessate

L’IUNR e la FSR chiedono la soppressione dell’articolo.

Capitolo 5: Disposizioni finali