Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine

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sopra della partenza; itinerari con più tiri di corda di livello «Plaisir» con buone assicurazioni e accesso al di sotto dei 1300 metri di altitudine. Dovrebbe essere possibile percorrere itinerari definiti in una guida degli itinerari ai sensi dell’art. 3.

SG ritiene utile che l’UFFT e l’UFSPO redigessero una lista di tutte le autorizzazioni straniere esaminate e ritenute equivalenti.

VS trova incompleto il cpv. 3, che consentirebbe agli istruttori idi arrampicata un’attività praticamente illimitata. Le attività consentite si spingerebbero troppo oltre e non sarebbero compatibili con la formazione degli istruttori. Oltre a ciò la formulazione «ad eccezione delle zone coperte di neve o di ghiaccio o di terreni per raggiungere i quali è necessario l’uso di ramponi, piccozze o altri ausili» non tiene in considerazione il repentino mutare della situazione (scioglimento delle nevi e dei ghiacciai). In concreto, gli istruttori di arrampicata non sono formati per valutare i rischi e i pericoli oggettivi dell’ambiente alpino. Potrebbe essere utile allo scopo collegare il concetto di rischio all’altezza in cui si svolge l’attività.

VD ritiene che queste attività dovrebbero essere riservate alle guide alpine e chiede di cancellare l’art. 8.

Organizzazioni interessate ERBINAT, Planoalto, Bénédict, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wildwerk,

Wakónda, Drudel 11, la FEE, la Rucksackschule, l’Association de promotion du Gantrisch, la CE, SILVIVA e Pro Natura spiegano che la regolamentazione dell’attività di istruttore di arrampicata a titolo professionale contraddice la sistematica della legge e amplia la portata del campo di applicazione ben oltre i limiti previsti dal legislatore. Se ci si ostina a regolamentare professioni diverse da quelle delle guide alpine e dei maestri di sport sulla neve senza prevedere attività libere, si dovrebbe trovare una soluzione per tutte le persone che lavorano nei campi dell’assistenza e dell’istruzione all’aperto. Dovrebbe ricadere nel campo di applicazione dell’ordinanza soltanto l’arrampicata per diversi tiri di corda, riservata esclusivamente alle guide e agli istruttori di arrampicata. ERBINAT e NF Rheintal chiedono la soppressione dell’art. 8 dell’ordinanza.

Il CAS chiede regole per gli aspiranti, analogamente a quanto previsto all’art. 5 cpv.2.

L’ASVZ e NF Rheintal chiedono che le attività che si svolgono in palestra di roccia (itinerari di una o più lunghezze di corda) siano escluse dall’ordinanza in ragione del basso rischio che comportano.

WeitWandern si domanda perché l’offerta di attività di arrampicata indoor non sia sottoposta ad autorizzazione e ritiene che andrebbero raggruppati il cpv. 1 e il secondo cpv. 3.

L’ASGM propone di riformulare l’articolo, considerato che i suoi istruttori di arrampicata ricevono soltanto una formazione basilare in merito ai pericoli in ambiente alpino.

La CI Murs d’escalade è soddisfatta perché l’ordinanza si concentra esclusivamente sulle attività in zone montuose, ovvero all’aria aperta.

GME ASGM condivide che il campo d’azione degli istruttori di arrampicata non sia stato limitato ai 1300 metri di altitudine per le vie con più tiri di corda e ritiene che l’art. 8, cpv.3, let. B limiti chiaramente il campo d’azione delle guide e quello degli istruttori.

M. Häuptli chiede la soppressione dell’art. 8 del disegno ritenendo che quella dell’istruttore di arrampicata è un’attività sportiva conosciuta da tempo e quindi non ricompresa nella competenza del Consiglio federale di regolare nuove attività a rischio ai sensi dell’art. 1, cpv.2. L’art. 1, cpv.3 della legge avrebbe come scopo di assoggettare all’obbligo di autorizzazione attività non ancora conosciute al momento della promulgazione. Non citando gli istruttori di arrampicata la legge ha voluto escluderli dal campo di applicazione.

M. Pini ritiene che il termine «moniteur d’escalade» può dare adito a confusione in quanto è utilizzato anche da altri offerenti e nell’ambito G+S.

Sezione 2: Certificazione