Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine
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1 Contesto
Il 17 dicembre 2010 il parlamento ha adottato la legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di attività a rischio (cfr. FF 2010 7957). Il termine per il referendum è scaduto il 7 aprile 2011 senza che sia stato utilizzato.
La legge si basa sull’iniziativa parlamentare «Legge quadro concernente il settore delle attività a rischio e l’attività di guida alpina» (00.431) depositata il 23 giugno 2000 dal consigliere nazionale J.M. Cina a seguito dei gravi incidenti verificatisi nell’Oberland bernese (Saxetbach incidente di bungee jumping a Stechelberg).
Con decreto del 30 novembre 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di consultare i Cantoni, le persone e gli ambienti interessati in merito al disegno di ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio. La documentazione relativa è stata pubblicata sui siti internet della cancelleria federale e dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO). I destinatari1 ne sono stati tempestivamente informati e la procedura di consultazione è stata annunciata sul foglio federale del 13 dicembre 20112. La scadenza della consultazione è stata fissata al 31 marzo 2012.
2 Osservazioni preliminari
2.1 Partecipazione alla procedura di consultazione
Oltre ai Cantoni sono stati invitati a partecipare alla consultazione la Conferenza dei governi cantonali e 52 organizzazioni e federazioni, per un totale di 79 partecipanti. Nel quadro della consultazione sono pervenute in tutto 122 osservazioni (25 dai Cantoni, 93 da organizzazioni e federazioni interessate, 4 da privati)3.
Anche la Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG) si è pronunciata in merito al disegno di ordinanza. I suoi commenti verranno presi in debita considerazione nel quadro della procedura interna all’amministrazione.
2.2 Presentazione dei risultati nel rapporto
I partecipanti sono indicati di regola con la sigla (v. allegato 5.2). Per le istituzioni che non hanno sigle ufficiali o tali da evitare confusioni sono state create abbreviazioni ad hoc.
Ai fini del rapporto i partecipanti sono stati suddivisi in due categorie (Cantoni e organizzazioni interessate). L’ordine nell’ambito delle rispettive categorie è puramente casuale e non dipende da una valutazione dei contenuti.
1 V. lista allegata, 5.1
2 FF 2011 7999
3 V. lista allegata, 5.2