Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine
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Amis de la nature, WWF Zurigo, CE, CF WWF, AFM, WWF Suisse e Pro Natura reputano
che nel caso di attività pedagogiche basate sulla scoperta della natura e sull’esperienza si debbano cercare in materia di sicurezza altri strumenti più adatti come standard di qualità e di sicurezza per le istituzioni e cicli di formazione e perfezionamento adeguati per i responsabili delle stesse. Gli Amis de la nature e il WWF Suisse sono decisamente contrari al fatto che la fondazione «Safety in adventures» sia espressamente citata nell’ordinanza.
Sezione 3: Esenzione dall’obbligo di autorizzazione Articolo 12 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per offerenti casuali provenienti dall’unione europea o da Sati dell’AELS Cantoni
BE, ZH e GR, come le organizzazioni FSIA e upi, rifiutano il capoverso 1 nella forma attuale. Nel quadro del rispetto della libera circolazione le norme devono garantire la sicurezza dei clienti a prescindere dalla nazionalità dell’offerente. Oltre a ciò, in linea di principio si deve evitare di discriminare gli operatori svizzeri nei confronti di quelli stranieri. Per poter applicare tale norma è necessario che siano esentate soltanto la ditte che nel paese di origine dispongono di una autorizzazione equivalente. Se il paese in questione non prevede autorizzazioni per tali attività la ditta non può far valere tale circostanza, ma deve richiedere un’autorizzazione svizzera.
BS e VS trovano molto lunga un’esenzione di 90 giorni per offerenti provenienti da paesi CE o AELS, se si pensa che la maggior parte delle attività sono svolte a ritmi stagionali (estate o inverno). Per BS e ZH, la prestazione occasionale comprende un massimo di 30 giorni. TI condivide le argomentazioni, ma fisserebbe il termine a 20 giorni. VS domanda dal canto suo una riduzione a un massimo di 10 giorni.
GR vorrebbe che si verificasse se i cicli di formazione attuali o i requisiti richiesti per la certificazione rispondono effettivamente al profilo richiesto agli offerenti svizzeri sulla base di una lista delle equivalenze (che dovrebbe essere curata dall’UFSPO) su cui basare il confronto.
GL ritiene che l’esenzione per chi proviene dagli stati CE/AELS non convince e non sarebbe necessaria. Si dovrebbe assolutamente verificare la possibilità di sottoporre gli offerenti stranieri di attività a rischio alla procedura di annuncio dell’Ufficio federale della migrazione (UFM).
Organizzazioni interessate Swiss Snowsports, FST, SOA, ASGM, ASPE, Trekking e M. Flüeli ritengono che l’articolo
porti a una discriminazione degli svizzeri, per cui si dovrebbe procedere ad un’aggiunta
all’art. 12, cpv.1, let. a per garantire che possono lavorare in Svizzera senza autorizzazione a tempo determinato solo persone che dispongono di una formazione sufficiente e siano autorizzati allo svolgimento a titolo professionale di tali attività in un paese CE o AELS che prevede l’obbligo di autorizzazione. All’art. 12, cpv.1, let. b, la durata delle attività dovrebbe essere ridotta a 10 giorni durante la stagione estiva o invernale. SAB propone dal canto suo di limitare a 30 giorni il concetto di offerente casuale.
La CIC esprime dubbi sulla proposta di limitare a 10 i giorni in cui gli offerenti stranieri possono avere accesso alle infrastrutture svizzere, ritenendola quasi una misura protezionistica contraria all’interesse delle guide di attività outdoor, ivi comprese quelle svizzere.
CP e Chambre vaudoise ritengono alla luce della sua importanza l’articolo dovrebbe figurare nella legge e non nell’ordinanza.
Il CAS trova poco realistica la formulazione del capoverso 3 ritenendo la regolamentazione impossibile da attuare soprattutto nelle zone di confine, dove capita che guide straniere trascorrano una o due notti in territorio svizzero durante escursioni di lunga durata. A suo avviso l’obbligo di annunciarsi dovrebbe valere a partire da 14 giorni o notti all’anno.
Articolo 13 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione ad attività che si svolgono solo parzialmente sul territorio svizzero Cantoni
BE e le organizzazioni FSIA, upi e SOA esigono che l’ordinanza precisi che il viaggio di andata e ritorno non fa parte dell’attività, come si evince anche dalle spiegazioni (anche ZH). Oltre a ciò