Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine

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Articolo 3 Inventario cantonale delle attività fuori pista Cantoni

BE, FSIA, upi e SOA sottolineano che con l’inventario non si devono poter fare eccezioni all’ordinanza. La formulazione «fanno riferimento» deve quindi essere sostituita con una del tipo «si basano su».

GR approva la possibilità di creare un inventario delle attività fuori pista (formulazione possibilista).

AR fa notare che l’inventario delle attività fuori pista costituisce una raccolta di geodati di base ai sensi della legge federale sulla geoinformazione.

FR e l’ASAM pensano che in francese il termine «itinéraires» sarebbe più indicato di quello attualmente utilizzato «les randonnées e les descentes».

Organizzazioni interessate

Per pedes e l’IUNR chiedono che l’ordinanza sostituisca gli inventari cantonali, per evitare l’incertezza del diritto. FSC, SILVIVA, l’IUNR e ERBINAT chiedono la soppressione dell’art. 3, contro il quale si dicono anche WeitWandern, l’ASGIP e AFGIP.

BWL considera la disposizione adeguata nei limiti in cui venga interpretata come opportunità di trattare in modo diverso gli accompagnatori di escursionismo con o senza attestato federale.

Articolo 4 Obblighi di diligenza Cantoni

BE, FSIA, upi, SOA l’IUNR stimano che gli obblighi di diligenza non vadano limitati alla sicurezza del materiale, ma che andrebbe verificata l’opportunità di precisare in questa sede gli obblighi di diligenza previsti all’articolo 32 della legge.

VD propone di aggiungere un capoverso 2 per chiarire che la persona responsabile deve procedere ad una valutazione ragionevole dei rischi (condizioni meteo, condizioni della neve).

Organizzazioni interessate

FSIA e upi esigono che gli obblighi di diligenza siano precisati nel senso che da un lato si deve informare il cliente sui requisiti fisici richiesti dall’attività prevista e verificarne l’attitudine fisica, dall’altro però ci si deve anche poter fidare riguardo all’esattezza di quanto il cliente afferma (sorta di autocertificazione dello stato di salute e della condizione fisica). In tal modo si considera adeguatamente anche la responsabilità individuale del cliente. Oltre a ciò si dovrebbero concretizzare gli obblighi di diligenza di cui all’art. 2 cpv. 2 let. d. riguardo alla verifica delle condizioni meteo e d’innevamento.

Per la FST assicurarsi in merito all’adeguatezza del materiale e delle installazioni non basta. Si dovrebbe dare peso anche alla responsabilità individuale del cliente, non da ultimo perché l’offerente ai sensi dell’art. 2 cpv., 2 let. b deve verificarne le attitudini. Gli obblighi di diligenza dovrebbero inoltre considerare l’adeguatezza delle situazioni effettive del terreno.

MW e M. Flüeli trovano che la relazione del presente articolo e l’art. 2 cpv. 2 let. c della legge sia poco chiaro.

Capitolo 2: Autorizzazioni Cantoni

FR deplora che attività a rischio come canyoning, salto con l’elastico e rafting non siano trattate in questo capitolo seppur citate nella legge (anche FSR), mentre dovrebbero essere riportate anche nell’ordinanza. Anche VD suggerisce di sottomettere ad autorizzazione il salto con la corda e l’uso delle cosiddette «tirolesi».

BE, FSIA, upi e SOA domandano che l’ordinanza sia completata con un articolo 4 che riporti le attività soggette ad autorizzazione che rientrano nel campo di applicazione di cui all’art 1 cpv. 1 della legge.

Organizzazioni interessate