Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine

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WeitWandern si chiede perché i professionisti in possesso di attestato federale abbiano bisogno di un’autorizzazione.

IUNR esige che contenuto e formulazione degli articoli da 5 a 8 siano verificati a fondo. Gli articoli 7 e 8 dovrebbero essere sostituiti. L’ordinanza deve indicare non le professioni ma le attività ed i pericoli ad esse connessi, che legittimano un assoggettamento alla legge ai sensi dell’art. 1 cpv. 3 della stessa e per i quali è necessaria un’autorizzazione.

1. Sezione 1: Guide alpine, maestri di sport sulla neve, accompagnatori di escursioni-

smo e istruttori di arrampicata

Articolo 5 Guide alpine Cantoni:

VS trova che la regolamentazione prevista per gli aspiranti sia giusta, ma il campo d’azione dovrebbe essere definito in modo corrispondente al livello di formazione. Secondo BE, GR, FSIA e upi, sarebbe opportuno valutare la possibilità di richiedere agli aspiranti guide

un’autorizzazione apposita o quanto meno un’assicurazione di responsabilità civile personale. LU fa notare che a proposito di aspiranti guide si ha una contraddizione fra il testo del capoverso 2 e le spiegazioni relative.

GR chiede che si aggiunga un capoverso 4 in cui si concretizzi quali attività consenta

l’autorizzazione alle guide alpine. L’importante sarebbe citare espressamente che le guide sono autorizzate allo svolgimento delle stesse attività svolte da maestri di sport sulla neve, accompagnatori di escursionismo e istruttori di arrampicata.

GL è del parere che il diploma dell’associazione internazionale delle guide di montagna

(ASGM) non dovrebbe essere citato esplicitamente, ma che in generale il riconoscimento delle formazioni - nel caso concreto o in generale - sia demandato all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT. Si potrebbe riprendere la formulazione dell’art. 6 cpv. 1, nel qual caso si dovrebbe adeguare il capoverso 3. Secondo SG sarebbe utile che l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e l’UFSPO tenessero una lista centralizzata di tutti gli attestati di capacità stranieri finora esaminati e giudicati equivalenti.

Organizzazioni interessate ERBINAT, Planoalto, Bénédict, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wildwerk,

Wakónda, Drudel 11, FEE, Rucksackschule,’Association de promotion du Gantrisch, dro-

sera, Rheinaubund, Bureau régional du WWF, CE, CF WWF, AFM, SILVIVA e Pro Natura

approvano che l’offerta a titolo professionale di attività in montagna (escluse quelle nelle palestre di roccia) che richiedono per lo spostamento l’uso di mezzi ausiliari come corde, piccozze, ramponi e simili sia riservata alle guide alpine. Essi sono anche del parere che le attività su terreno innevato con pendenze superiori ai 30 gradi (in parte a partire da WT 4) e pericolo di valanghe a partire da marcato (secondo la valutazione dell’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio) siano riservate alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve.

WeitWandern ritiene che per analogia con l’art 7, cpv. 2 let. b dell’ordinanza si dovrebbe aggiungere una disposizione relativa al rispetto gli obblighi di cui alla legge e all’ordinanza.

ASGM chiede che le let. a - b dell’art. 5, cpv.1 dell’ordinanza siano soppresse e che gli attestati professionali stranieri ritenuti equivalenti siano considerati come i titoli di guida alpina con attestato professionale federale« a norma dell’art. 43 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr).

Articolo 6 Maestri di sport sulla neve Cantoni

LU ritiene che il campo d’azione dei maestri di sport sulla neve dovrebbe essere limitato a discese il cui punto di partenza possa essere raggiunto con i mezzi di risalita meccanici.