Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine

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L’IUNR deplora che lo sviluppo del settore outdoor non venga quasi considerato e l’ordinanza finisca per impedire innovazioni attualmente già avviate. A suo parere si tratta di proteggere i clienti da offerenti irresponsabili senza però ostacolare inutilmente attività che si svolgono nell’ambito di rischi autorizzati e accettati dalla società.

BWL ritiene necessaria una regolamentazione diversa per gli accompagnatori di escursionismo con o senza attestato federale e chiede che i presupposti per la concessione dell’autorizzazione siano concepiti in modo più flessibile. Gli accompagnatori di escursionismo con una formazione complementare devono poter ottenere l’autorizzazione nell’ambito altrimenti riservato alle guide di montagna.

Rinuncia a prendere posizione in materia

Cinque partecipanti alla procedura di consultazione (ZG, SH, OW, UPS e FPC) hanno espressamente rinunciato a prendere posizione dichiarando di non essere interessati dall’ordinanza o che essa li tocca solo marginalmente. JU ha dal canto suo chiarito che dopo l’esame della documentazione non ha alcuna osservazione da fare in merito ai contenuti.

Posizioni condivise

Diversi partecipanti alla procedura si allineano alla presa di posizione di altre organizzazioni.

La Suva condivide appieno la posizione dell’upi. Il Groupe de travail Tourisme e Développement segue dal canto suo CE. Le PEE si allineano alle richieste e ai commenti espressi da CE, IUNR e ERBINAT. Infine l’ARGM condivide la presa di posizione dell’ASGM.

4 Risultati nel dettaglio

Di seguito non sono riportati gli articoli, i capoversi e le lettere che non sono stati commentati dai partecipanti.

4.1 Temi centrali e di carattere generale

Obbligo di autorizzazione

Varie parti deplorano che la nozione di attività offerte «a titolo professionale» non sia definita o lo sia solo in modo insoddisfacente, il che porta ad una notevole incertezza del diritto. Associazioni giovanili, organizzazioni no profit, scuole, società e attività Gioventù+Sport dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione dell’ordinanza.

Delimitazione delle attività delle guide alpine e dei maestri di sport della neve

Si chiede di concretizzare quali sono le attività consentite dall’autorizzazione per le guide alpine. Si dovrebbe dire espressamente che le guide sono autorizzate a svolgere le stesse attività dei maestri di sport sulla neve, degli accompagnatori di escursionismo e degli istruttori di arrampicata.

Diverse parti chiedono che siano equiparate a quella di «maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale» e riconosciute dall’UFFT altre formazioni di maestri di sport sulla neve svizzere.

Accompagnatori di escursionismo e istruttori di arrampicata

Gli offerenti di attività pedagogiche nella natura chiedono di rinunciare a regolamentare i settori degli accompagnatori di escursionismo e di istruttore di arrampicata.

Inventario cantonale delle varianti

Diversi cantoni e organizzazioni domandano la soppressione dell’inventario cantonale delle varianti argomentando che esso è solo fonte di incertezza del diritto.

Dispensa dall’autorizzazione per offerenti occasionali provenienti dall’Unione Europea o da Stati dell’AELS

Il termine dei 90 giorni ha suscitato grandi resistenze, in quanto corrisponde a un’intera stagione e deve essere abbreviato. Inoltre si dovrebbe esonerare soltanto chi nel proprio paese è soggetto ad un obbligo analogo ed è autorizzato allo svolgimento della corrispondente attività a titolo professionale.