Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine
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SZ suggerisce di chiedere la conferma di una polizza assicurativa e di modificare gli allegati in tal senso.
Capoverso 3 Cantoni
ZH e SZ vorrebbero che l’UFSPO elaborasse e mettesse a disposizione un formulario unico per tutti gli offerenti.
AR si domanda se sia necessaria una disposizione tanto esplicita o se i cantoni non avrebbero la competenza per prescrivere un formulario del genere.
SG ritiene che per evitare un eccessivo onere amministrativo ai cantoni si dovrebbe riformulare l’art. 14 cpv.3 prevedendo che ove i cantoni richiedano un formulario, l’uso dello stesso costituisce condizione indispensabile per l’autorizzazione. In ogni caso sarebbe comunque preferibile sopprimere l’art. 14 cpv.3.
Capoverso s 4 e 5 Cantoni
AG, LU, ZH, AR e SZ considerano troppo brevi le scadenze previste ai capoversi 4 e 5 di cinque giorni per l’esame delle richieste e di 30 per la concessione dell’autorizzazione e chiedono, se davvero si reputa necessario prevedere scadenza, almeno di raddoppiarle. BS e GR rifiutano le scadenze previste per l’esame delle richieste (5 giorni) e per la concessione
dell’autorizzazione (30 giorni). GR, AR e VD chiedono la soppressione delle scadenze. BL esige che si rinunci a citare espressamente delle scadenze, anche perché non è chiaro se si tratti di giorni lavorativi o no. Si dovrebbe sostituire il passaggio prevedendo una generale formulazione «in tempo utile».
AR approva la disposizione secondo la quale, scaduto vanamente il termine per migliorare la domanda lacunosa o incompleta, essa vada considerata come ritirata.
Capoverso 6 Cantoni
GR vedrebbe con favore un sostegno della Confederazione ai cantoni nell’attuazione della procedura, non da ultimo per coordinare l’attuazione del diritto.
Articolo 15 Rinnovo dell’autorizzazione Cantoni:
ZH approva scadenze fisse per il trattamento delle richieste ma ritiene cinque giorni troppo pochi e chiede che se ne prevedano dieci.
SZ vorrebbe che nel perfezionamento offerto dalle associazioni professionali ( e anche nella formazione) si sottolineasse l’importanza di non disturbare la fauna terrestre e acquatica.
GL ritiene che si dovrebbe aumentare il perfezionamento a quattro giorni, perché altrimenti si scende sotto il minimo previsto per i maestri di sport sulla neve. VD propone di chiedere due corsi di perfezionamento di quattro giorni ciascuno ogni quattro anni.
FR e la FSR ritengono che si dovrebbe precisare che si tratta dell’articolo 6 «della legge».
Organizzazioni interessate
Swiss Snowsports reputa che si dovrebbe prevedere la partecipazione a quattro giornate di formazione.
ERBINAT e SILVIVA chiedono che il rinnovo dell’autorizzazione sia collegato al perfezionamento obbligatorio nei temi della gestione della sicurezza e del rischio.
La FSIA e le upi fanno notare che in molti casi le associazioni non offrono cicli di perfezionamento ma riconoscono quelli di altri offerenti. Nel capoverso 1 si dovrebbe quindi sostituire «offerto» con «riconosciuto». L’IUNR precisa che in virtù del cpv.1 si devono frequentare perfezionamenti rilevanti ai fini della sicurezza, anche se non organizzati direttamente dalle associazioni professionali.