Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine

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Emolumenti

Diversi cantoni fanno rilevare che gli emolumenti previsti non sono adeguati e si dovrebbe procedere ad una fatturazione sulla base dell’onere effettivo.

Obbligo di assicurazione e di informazione

In questo ambito si deve vedere se l’assicurazione di responsabilità civile per l’impresa può essere equiparata all’assicurazione di responsabilità civile professionale. Il diritto di informare va troppo oltre, soprattutto il dovere di pubblicare l’informazione sui biglietti deve essere eliminato.

Certificazione

È stato chiesto di inserire esplicitamente nell’ordinanza le attività per le quali è necessaria una certificazione. Inoltre si deve ripetere esplicitamente nell’ordinanza che l’autorizzazione a norma dell’articolo 6 della legge consente di svolgere tutte le attività comprese nella certificazione.

4.2 Commento ai singoli articoli

Capitolo 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Campo d’applicazione Cantoni

BE, SO, BS, GR, GL, AR e ZH, insieme a FSIA, upi e SOA ritengono che manchi una definizione del concetto «a titolo professionale» e che le attività soggette ad autorizzazione non siano descritte con sufficiente precisione. Per BE, FSIA, upi e SOA per attività a titolo professionale dovrebbero intendersi quelle «con cui si vuole ottenere un reddito principale o accessorio e attività che vengono offerte ad un vasto pubblico».

LU e SZ rilevano una contraddizione fra il testo dell’ordinanza, che prevede il cumulo dei due presupposti dell’inizio / fine dell’attività e svolgimento di almeno parte della stessa sul territorio svizzero, e quello del commento in cui i criteri vengono visti come alternativi.

AR argomenta che il rimborso spese simbolico che di regola copre appena le uscite sostenute non implica il carattere professionale dell’attività. Non devono pertanto rientrare nel campo d’applicazione i docenti di scuole pubbliche o private, chi guida escursioni, gite, passeggiate didattiche o attività simili di formazione nei campi della natura e dell’ambiente, o della gestione agricola e forestale. Si ha un’attività professionale solo se si utilizza un professionista che offre attività a rischio.

SG esige di esaminare l’ipotesi di assoggettare alle norme scuole di volo, offerenti di voli panoramici e istruttori di parapendio e deltaplano e chiede che le attività dei club alpini siano esplicitamente escluse. GR, SZ, AR, SG, ZH e UR chiedono che vengano escluse dal campo di applicazione le offerte G+S.

Organizzazioni interessate CAS, FST, MW, Plusport, Walks-4-U, SILVIVA, BWL, M. Flüeli, MSdS, CE, CF WWF, AFM, WWF Svizzera, Pro Natura, CSAJ, U. C. Suisses, Amis de la nature, WWF Zurigo, CDPNP,

FSC e IUNR notano che manca una definizione del concetto «a titolo professionale», in cui l’aspetto commerciale e turistico dovrebbe chiaramente prevalere nei confronti di quello pedagogico. Anche CSAJ, Amis de la nature, CE, CF WWF, AFM e Pro Natura esigono una distinzione ed una netta separazione fra le offerte proposte a titolo professionale e non. IUNR,

ERBINAT, Planoalto, Bénedict, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wildwerk,

Wakónda, Drudel 11, FEE, Rucksackschule, Association de promotion du Gantrisch, dro-

sera, Rheinaubund, Bureau régional du WWF, SILVIVA, CDPNP e PNS chiedono che l’art. 1

sia completato definendo i concetti di «attività a rischio» e di «rischio accresciuto».

Procap e Suisse Rando approvano che il campo d’applicazione resti limitato alle attività proposte a titolo professionale, perché solo così, secondo Suisse Rando, è possibile mantenere un’offerta di attività associative a basso costo e accessibile a tutti. Procap chiede che rientri nel campo d’applicazione solo chi opera a fini di lucro, ritenendo che un piccolo contributo versato dai partecipanti per la copertura delle spese o una modesta retribuzione per chi guida a titolo benevolo un’escursione (per la copertura delle spese) non permette di parlare di attività «offerte a titolo professionale».