Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine

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Capoverso 1 Cantoni

GR spiega che dovrebbero essere equiparate all’attestato professionale dell’ UFFT anche altre formazioni che trattano gli aspetti rilevanti per la sicurezza.

Per SG, sarebbe opportuno che l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e l’UFSPO tenessero una lista centralizzata di tutti gli attestati di capacità stranieri finora esaminati e giudicati equivalenti.

Organizzazioni interessate

L’ASPE chiede che al capoverso si aggiunga una disposizione sul riconoscimento di altri attestati di capacità svizzeri, in particolare gli istruttori di snowboard SSBS con formazione accessoria nel campo del fuoripista e delle escursioni, dovrebbero essere equiparati ai maestri di sport sulla neve con attestato professionale federale.

Per Swiss Snowsports invece l’attestato federale di maestro di sport sulla neve dovrebbe essere lo standard richiesto per poter proporre a titolo professionale le attività a rischio indicate nella legge e nell’ordinanza.

WeitWandern ritiene che per analogia con l’art 7, cpv. 2 let. b dell’ordinanza si dovrebbe aggiungere una disposizione relativa al rispetto gli obblighi di cui alla legge e all’ordinanza.

Capoverso 2

Cantoni

GR propone che vengano definite le zone in cui possono agire i maestri di sport sulla neve titolari di un’autorizzazione e chiede di conseguenza che sia modificato in tal senso il capoverso 2.

GL, VS, UR e ASGM ritengono che per evitare ogni confusione con l’attività di guida alpina l’espressione «guidare clienti» dovrebbe essere sostituita con altra incentrata sul concetto di «insegnare». In tal modo si vuole indicare che il maestro di sport sulla neve non è formato per escursioni su gli sci, ma può organizzare discese al di fuori delle piste su terreno raggiungibile con gli impianti di risalita.

Organizzazioni interessate

L’ARGM chiede che l’art. 6 cpv.2 del disegno di ordinanza sia precisato aggiungendo la formulazione «per l’insegnamento dello sci fuori pista e nella neve alta».

Lettera a Organizzazioni interessate

Per RMS, si deve notare che sulle piste delimitate nell’ambito di responsabilità degli impianti di risalita si devono applicare le regole della FIS e le direttive di SKUS e RMS.

Lettera b Cantoni

BE, FSIA, upi e SOA ritengono che questa disposizione non regolano la portata

dell’autorizzazione quanto un obbligo di diligenza, per cui ad essa va dedicato un intero capoverso. Si vorrebbe che la valutazione del grado di difficoltà si basasse su un metodo riconosciuto. La scala di difficoltà delle escursioni deve essere riportata in allegato.

GL, VD e VS giudicano che la nozione di «pericolo ridotto» debba essere precisata sulla base del «corretto esame» per chiarire che non si intende (soltanto) la scala del pericolo delle valanghe dell’istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF). VS chiede che si aggiunga una precisazione: «da una ragionevole valutazione del rischio di valanghe nella zona interessata risulta niente di più di un rischio debole, zona verde secondo il metodo di riduzione grafica (MRG) edito dalla SLF (Attenzione valanghe)».

FR suggerisce dal canto suo di modificare l’art. 6 let. b come segue: «[...]«da una ragionevole valutazione del rischio di valanghe nella zona interessata, previa consultazione del responsabile della sicurezza della regione, risulti un grado di pericolo non superire a 3 ("rischio marcato")».

FR, VS e l’ASGM fanno notare che nella versione in lingua francese il termine «minime» dovrebbe essere sostituito con «faible» e nella versione in italiano il termine «ridotto» dovrebbe lasciare il posto a «debole».