Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine

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nell’ordinanza si deve indicare quali presupposti gli offerenti stranieri devono soddisfare (obblighi di diligenza, formazione, assicurazione, etc.).

ZH non vede il motivo di creare un’altra esenzione e chiede che la disposizione venga almeno precisata. Bisognerebbe sopprimere l’art. 13 cpv.2, perché è difficile verificare le notti trascorse in territorio svizzero (soprattutto in casi di emergenza).

GR chiede un nuovo capoverso 3 per l’art. 13, proponendo la relativa formulazione. Nel momento in cui l’attività di un offerente straniero comprende un pernottamento in Svizzera,

l’offerente stesso è assoggettato alla legge. Ribadito tale principio, può avvenire che l’offerente straniero si sia visto costretto a modificare l’itinerario entrando in Svizzera. In tali casi di emergenza il cantone ritiene che si possano prevedere eccezioni. GL trova inadeguato prevedere un singolo pernottamento in territorio svizzero come criterio per l’applicabilità della normativa. Più indicato sarebbe il criterio della durata dell’effettiva attività a rischio svolta in Svizzera.

Per SZ, ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza le attività citate all’art. 13 non rientrano nel campo di applicazione delle legge sulle attività a rischio.

VD raccomanda di sostituire «pernottamento» con «notte».

Organizzazioni interessate

L’AS Tödi pensa che la nuova legge potrebbe permettere a società fittizie di aggirare il sistema fiscale svizzero e di mettere in pericolo posti di lavoro.

La FSIA e l’upi fanno notare che la disposizione non si applica a offerenti svizzeri, per cui si dovrebbe utilizzare una formulazione tipo «per gli offerenti di cui all’art 12 cpv.1 della presente ordinanza …».

Agrotourisme chiede l’aggiunta di un articolo 13 alla fine della sezione per dispensare gli offerenti locali, in considerazione dell’ottima conoscenza del terreno su cui operano.

Sezione 4: Procedura Cantoni

GE chiede una modifica dell’ordinanza per consentire ai cantoni di organizzarsi fra loro e delegarsi determinate competenze.

Articolo 14 Rilascio dell’autorizzazione Cantoni

BL suggerisce di prevedere una durata di validità più corta (uno o due anni) per gli offerenti con sede all’estero.

FR mette in dubbio le scadenze serrate previste nell’articolo e propone di prevedere scadenze a carico non dell’amministrazione ma del richiedente (ad es. 60 giorni a partire dall’inizio

dell’attività).

Capoverso 1 Cantoni

BS ritiene che per quel che riguarda gli offerenti con sede o domicilio all’estero si dovrebbe aggiungere che le richieste vanno inoltrate nella lingua dell’istanza cantonale competente. In genere ci si deve chiedere se (ad eccezione per gli offerenti casuali di cui all’art.12) non si debba pretendere che gli offerenti di attività a rischio assoggettati all’obbligo di autorizzazione abbiano una sede in Svizzera.

BS, BL e SG respingono l’idea che gli offerenti con sede o domicilio all’estero possano presentare domanda in un cantone a scelta e ritengono che tale richiesta vada inoltrata all’autorità del cantone in cui si vuole svolgere la parte principale dell’attività o in cui si svolge la prima attività.

Capoverso 2 Cantoni

BE, la FSIA e la SOA ritengono possibile semplificare la documentazione da fornire per

l’autorizzazione. Si potrebbe rinunciare ad esempio al permesso di soggiorno e all’estratto del registro di commercio.