Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati

Procap, MSdS, U.C. Suisses, WWF Zurigo, CAS, CURAVIVA, CDPNP e FSC domandano

che l’ordinanza preveda esplicitamente delle eccezioni al proprio campo di applicazione (ad esempio per le associazioni giovanili o di bambini, organizzazioni no profit, per i settori della pedagogia e della formazione, le attività associative etc. ).

CP e Chambre vaudoise ritengono che la designazione delle attività a rischio dovrebbe figurare nella legge e non nell’ordinanza per ragioni legate alla limitazione della libertà economica e alla certezza del diritto.

Swiss Cycling approva in linea di massima una regolamentazione più rigida e chiede che si chiarisca se non dovrebbero essere inserite nel campo d’applicazione le escursioni organizzate a titolo professionale con il rampichino. WeitWandern chiede perché l’ordinanza si limita alla guida e all’accompagnamento proposti a titolo professionale.

Plusport fa notare che si ha una sufficiente certezza del diritto solo se nell’ordinanza si stabilisce chiaramente che le condizioni del singolo partecipante (ad es. andicap fisico o mentale) non comporta una ulteriore valutazione del rischio.

Articolo 2 Definizioni Cantoni

BE, FSIA, upi e SOA trovano che le diverse definizioni date in questa sede generano malintesi e non sono rilevanti per l’applicazione della legge e dell’ordinanza. In particolare la determinazione dell’ambito geografico di applicazione non ha di per sé alcuna importanza ma assume un significato solo in relazione all’attività praticata, per cui le lettere a-c del capoverso 1 sono da eliminare. Per le altre lettere si deve verificare se sono davvero necessarie. Nelle attività acquatiche si deve riprendere nell’ordinanza la scala dei livelli di difficoltà.

ZH approva il fatto che nel disegno per chiarire i concetti si faccia riferimento a leggi e ordinanze esistenti.

Organizzazioni interessate

Per pedes e WWF Svizzera fanno notare che concetti centrali non sono definiti nell’ordinanza e che le definizioni o i sistemi di riferimento scelti possono portare a incertezze interpretative nel campo del diritto. Si reputa problematica e inadeguata la scelta di collegare attività soggette ad autorizzazione e comprensorio geografico (anche CURAVIVA). Anche la CDPNP è del parere che la definizioni quali «zona montagnosa» o «zone di fiumi e torrenti» non sono sostenibili. La cosa migliore sarebbe cancellarle e definire al posto loro un settore chiave da affidare alle sole guide alpine. Anche IUNR chiede la soppressione dell’art. 2, cpv 1, let. a.

FST domanda che le diverse attività soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art 1 cpv. 2 della legge vengano precisate per chiarire a quale scopo sia necessaria l’autorizzazione. Si dovrebbe inoltre stabilire che le nuove attività di tendenza e sportive devono essere esaminate per verificarne il contenuto di rischio e se del caso assoggettarle alla normativa in esame.

Capoverso 1

Lettera a Cantoni

GR trova inadatta la definizione delle zone di montagna basata sull’ordinanza concernente il catasto della produzione agricola. Propone quindi di cancellarla e di definire le attività autorizzate (descrizione del terreno) per i singoli tipi di autorizzazione. AR chiede di escludere almeno la zona montagnosa II dal campo d’applicazione dell’ordinanza e dalla nozione di «zona montagnosa».

VD trova invece interessante che si siano utilizzate le descrizioni dell’ordinanza concernente il catasto della produzione agricola, pur sottolineando che in ogni caso il pericolo insito in un determinato terreno dipende anche dalla situazione meteo.

Organizzazioni interessate ERBINAT, Planoalto, Bénedict, Infoklick, Natur und Bewegung, M. Busslinger, Wildwerk, Wakónda, Drudel 11, FEE, Rucksackschule, l’Association de promotion du Gantrisch,

drosera, le Rheinaubund, l’ASPO, l’ASGIP, l’AFGIP, le Bureau régional du WWF, CURAVI-