Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati

Articolo 23 Disposizioni transitorie Cantoni:

BE e le organizzazioni FSIA, upi e SOA esigono un’armonizzazione delle scadenze previste ai capoversi 2, 3 e 6 e ritengono che le autorizzazioni concesse sotto il diritto precedente devono continuare a essere valide fin quando non sia possibile ottenere un’autorizzazione secondo le nuove disposizioni legali.

Capoverso 4 Cantoni

VD preferirebbe che il perfezionamento fosse «completo» piuttosto che semplicemente «sufficiente».

Organizzazioni interessate

Swiss Snowsports ritiene che andrebbe eliminata la possibilità di dichiarare le patenti rette dal diritto previgente equivalenti al titolo di maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale».

BWL rileva l’assenza degli accompagnatori di escursionismo nonostante se ne parli nel commento al capoverso 4 e chiede che detto capoverso sia completato riconoscendo alle stesse condizioni previste per le professioni indicate la validità delle formazioni in materia di valanghe o di escursioni con le racchette tenute secondo il diritto vecchio.

Capoverso 5 Organizzazioni interessate:

La FSR ritiene che il capoverso vada soppresso.

Capoverso 6 Organizzazioni interessate

CP e Chambre vaudoise trovano che la scadenza è sufficiente e consente a cantoni e imprese abbastanza tempo per provvedere ai cambiamenti richiesti.

Articolo 24 Entrata in vigore Cantoni

GR chiede che l’ordinanza entri in vigore al più presto il 1° gennaio 2014 (insieme alla legge) per dare ai cantoni tempo sufficiente per prepararne l’attuazione.

VD fa notare che non è possibile che parti dell’ordinanza entrino in vigore prima della legge.

Organizzazioni interessate

WeitWandern rileva che la data dell’entrata in vigore non è realistica per gli accompagnatori di escursionismo perché per tale data non tutti gli operatori e i titolari di formazione possono svolgere l’esame professionale federale.

Allegato (art. 14, cpv. 2) Cantoni

LU, VD, BS, e l’associazione WeitWandern, chiedono che alla richiesta siano allegati un estratto recente del casellario giudiziario e un attestato di assicurazione.

Organizzazioni interessate

La FSC ritiene inutile allegare alla domanda un estratto del registro di commercio.

FSIA e upi chiedono per il caso in cui fra la formazione e la richiesta di autorizzazione intercorra un lungo periodo (oltre quattro anni) si invii un attestato del perfezionamento seguito (ai sensi dell’art 15). Al numero 3 si dovrebbe prevedere un capoverso 3 allo scopo.