Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati

Articolo 16 Notifica dei cambiamenti Cantoni

ZH concorda con l’obbligo di comunicare i cambiamenti entro 30 giorni.

GL teme che l’obbligo previsto nella disposizione non possa essere sanzionato e risulti pertanto poco efficace. Un diritto all’assistenza amministrativa (incluso il diritto di informare per le assicurazione, le istanze esaminatrici e i centri di certificazione) e un dovere di informare in caso di sentenze penali sarebbero più efficaci.

Articolo 17 Pubblicazione Cantoni

LU si chiede se la pubblicazione di tutti i dati relativi al titolare dell’autorizzazione non vada oltre quanto richiede l’art. 12 della legge.

GR, SG, BL e VD ritengono preferibile che sia la Confederazione a gestire un registro centralizzato su internet in quanto è necessario raccogliere le informazioni. Come alternativa la Confederazione potrebbe mettere a disposizione una piattaforma centralizzata cui tutti i cantoni potrebbero far capo per le pubblicazioni. SG propone che l’UFSPO si occupi di pubblicare tutte le autorizzazioni rilasciate in Svizzera.

VS indica che il termine per la pubblicazione è centrale e si chiede come comportarsi nel caso di lavoratori stagionali. Ci si deve inoltre chiedere se la pubblicazione vada fatta a scadenza annuale nonostante l’autorizzazione sia concessa per quattro anni. Le polizze di responsabilità civile professionale sarebbero stipulate solo a scadenze annuali. Altra domanda è quella su chi controlla se il titolare dell’autorizzazione è assicurato correttamente e rinnova la polizza regolarmente. Infine non sono chiare le conseguenze nel caso in cui un titolare di autorizzazione non più assicurato subisce un sinistro.

Articolo 18 Misure in caso di violazione delle prescrizioni Cantoni:

ZH giudica necessaria e pertinente la possibilità di ritirare l’autorizzazione.

GR troverebbe adeguato dare la facoltà di ritirare l’autorizzazione sia alle autorità del luogo di domicilio sia a quelle del luogo in cui si opera. Un’altra possibile soluzione sarebbe prevedere la competenza per il ritiro in capo all’autorità che concede l’autorizzazione. Le altre autorità cantonali sarebbero tenute a comunicare ad essa eventuali violazioni e a prestare aiuto amministrativo in caso di ritiro dell’autorizzazione.

SG parte dal principio che non si esige alcun controllo da parte delle autorità che autorizzano, considerato che esse comporterebbero un eccessivo onere amministrativo.

Articolo 19 Emolumenti Cantoni:

AG, SG, FR, BS e ZH chiedono che gli emolumenti siano aumentati.

BE, la FSIA, le upi, la SOA e l’IUNR ritengono che gli emolumenti dovrebbero essere uguali (CHF 100) per le persone e le ditte. Per BE, FSIA, upi e SOA, il titolare che si vede ritirare l’autorizzazione deve accollarsi tutte le spese che ne derivano, in virtù del principio di causalità. ZH e BS considerano che in linea di massima si dovrebbe prevedere un listino (ad es. fra CHF 200 e 800), per poter fissare gli emolumenti di volta in volta in base all’effettivo onere amministrativo. Anche GR chiede che gli emolumenti vengano stabiliti sulla base dell’effettivo lavoro richiesto.

ZH esige che l’aumento degli emolumenti previsto ai capoversi 3 e 4 dell’articolo 19 venga soppresso. Se si dovesse mantenere l’art. 19 cpv. 3 il cantone chiede che i rinvii contenuti fra parentesi siano corretti (art. 14 cpv. 4 per la lettera a e art. 18 per la lettera b). SZ trova che

l’emolumento previsto al cpv.3 let. a in caso di rinvio della domanda è inutile.

Organizzazioni interessate

Le CP e la Chambre vaudoise fanno notare che nella determinazione degli emolumenti si devono considerare i principi della copertura dei costi e dell’equivalenza per cui gli emolumenti