Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/125: Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio · 35 pagine
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tenzione – valanghe) risulti un rischio massimo basso» e che venga soppresso il riferimento ai coltelli da ghiaccio
VS fa notare che nella versione francese il termine «minime», dovrebbe essere sostituito con «faible».
Organizzazioni interessate
IUNR e per pedes trovano che la formulazione dell’art. 7 cpv.4 let. b manca di chiarezza perché non c’è un sistema di rifermento. A loro avviso fissare il livello di rischio a «ridotto» secondo il bollettino delle valanghe non garantisce la sicurezza dell’escursione e costituisce di fatto un divieto generalizzato di svolgere l’attività. I titolari di un’autorizzazione devono poter valutare il rischio di valanghe sulla base di un metodo riconosciuto e l’ambito di applicazione deve essere chiaramente ridotto ad attività con un rischio accresciuto.
L’ASGM è dell’avviso che bisogna sostituire «guidare» con «accompagnare» e aggiungere alla lettera b una frase del tipo: «tale valutazione del rischio deve essere adattata allo stato attuale delle conoscenze quale risulta ad esempio dall’opuscolo Attenzione – valanghe edito dal Gruppo centrale per la formazione “prevenzione valanghe negli sport sulla neve”». Nella versione in tedesco il termine «Aufsteigehilfen» deve essere sostituito da «Bergsteigermaterial».
AR ASGM ritengono che alla lettera c si debba prevedere che ad eccezione di racchette da neve e coltelli da ghiaccio non si possano utilizzare altri ausili tecnici per raggiungere una meta. La formulazione vieta di prevedere l’uso di mezzi ausiliari tecnici, ma consente si portare con sé una corda per l’assicurazione e una piccola piccozza. Anche BAW esige la soppressione del termine piccozza e del testo della lettera b in quanto rientra nella responsabilità degli accompagnatori preparare in modo adeguato le escursioni con le racchette da neve. Anche BWL ritiene che l’autorizzazione debba consentire di guidare i clienti in escursioni che non richiedono l’uso di alcun ausilio tecnico. Con la relativa formazione accessoria dovrebbe essere consentito anche percorrere vie ferrate o svolgere altre attività a rischio su terreno in linea di principio riservato alle guide alpine. Quando al cpv. 4 let. b si parla di pericolo ridotto si suggerisce inoltre di inserire una nota a più pagina che faccia riferimento all’opuscolo «Attenzione – valanghe».
Articolo 8 Istruttori di arrampicata Cantoni
In linea di massima LU approva l’estensione dell’ambito di attività a ogni tipo di terreno escluse le zone coperte di neve o ghiaccio o di terreni raggiungibili solo con l’uso di ramponi, piccozze e altri ausili. Il cantone suggerisce inoltre di escludere le arrampicate se l’avvicinamento presenta rischio di cadute nel vuoto, perché gli istruttori di arrampicata non dispongono di una formazione adeguata nell’uso della corda per evitare tali pericoli. Anche GR fa notare che le escursioni di arrampicata comprendono lo spostamento per raggiungere la parete. Nel caso in cui tale percorso si trovi su terreno di cui agli articoli 1 capoverso 1 in combinato con gli articoli da 5 a 8 l’attività deve essere svolta soltanto dalle guide alpine. Per motivi di sicurezza del diritto si chiede una nuova formulazione del capoverso 4.
In linea di principio, ZH approva che gli istruttori di arrampicata rientrino nel campo di applicazione della legge e siano tenuti ad avere un’autorizzazione, ma si chiede poi se ampliare
l’ambito di applicazione delle disposizioni penali di cui all’art. 22 all’art. 8 corrisponda al principio per cui ogni disposizione penale deve avere una base legale sufficiente.
SZ reputa che l’arrampicata su torrenti e rocce ghiacciate non dovrebbe essere vietata del tutto per gli istruttori professionali di arrampicata e che sarebbe ad esempio ipotizzabile l’arrampicata su ghiaccio in palestra di roccia. Oltre a ciò reputa poco chiaro il passaggio del cpv. 2 let. b sulla garanzia del rispetto degli obblighi di legge, soprattutto quanto al momento in cui tale condizione sia da considerarsi soddisfatta.
GL propone di limitare le attività riportate nel cpv. 3 (in effetti cpv. 4) come segue: arrampicata su strutture artificiali (all’aperto o in palestra), arrampicata sul terreno se gli itinerari sono in una palestra di roccia facilmente raggiungibile e situati al massimo a una lunghezza di corda al di