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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 176 pagine
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Ordinanza sugli additivi
b. si può dimostrare una sufficiente necessità tecnologica e l’obiettivo previsto non può essere conseguito con altri metodi praticabili dal punto di vista economico e tecnico;
c. il consumatore non è indotto in errore dall’utilizzazione degli additivi;
d. l’additivo presenta vantaggi per il consumatore;
e. sono forniti documenti analitici.
4Un’autorizzazione non è necessaria per gli additivi che non sono aromi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera l numero 2 ODerr e che possono essere immessi sul mercato legalmente nella quantità utilizzata, secondo le prescrizioni dell’Unione europea determinanti per l’immissione in commercio. Prima dell’immissione sul mercato, un tale additivo deve essere notificato all’UFSP con l’indicazione delle pertinenti prescrizioni dell’Unione europea.
5L’UFSP pubblica periodicamente sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e in Internet:
a. gli additivi autorizzati ai sensi del capoverso 1;
b. gli additivi notificati ai sensi del capoverso 4;
c. le derrate alimentari in cui sono impiegati additivi ai sensi delle lettere a o b.
Art. 4 Additivi trasferiti
1Gli additivi trasferiti sono additivi provenienti dagli ingredienti di una derrata alimentare composta.
2Il trasferimento è ammesso (principio del «carry-over») se l’additivo:
a. è ammesso nell’ingrediente impiegato, a condizione che la derrata alimentare composta non sia elencata nell’allegato 6 numero 1 e 2;
b. è ammesso negli additivi, negli enzimi o negli aromi aggiunti ed è stato trasferito da questi ultimi nella derrata alimentare, a condizione che non abbia alcuna funzione tecnologica nella derrata alimentare finita;
c. è impiegato in una derrata alimentare destinata a essere utilizzata soltanto nella preparazione di una derrata alimentare composta, a condizione che la sua utilizzazione nella derrata alimentare composta sia ammessa dalla presente ordinanza.
3Negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento, nonché negli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e nelle altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età, come pure negli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini in tenera età non sono ammessi additivi trasferiti. Le eccezioni sono disciplinate nell’allegato 5 numero 5 parte B.
Art. 5 Preparati di additivi, di aromi e di enzimi
1Soltanto gli additivi alimentari figuranti nell’allegato 5 possono venire utilizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari e negli aromi alimentari, alle condizioni ivi contenute.