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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 176 pagine
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d. le sostanze per il trattamento dell’acqua potabile, a condizione che non siano utilizzate come additivi alimentari;
e. i monosaccaridi, i disaccaridi e gli oligosaccaridi nonché le derrate alimentari contenenti tali sostanze utilizzate per le loro proprietà dolcificanti;
f. le derrate alimentari, essiccate o concentrate (compresi gli aromi), incorporate durante la fabbricazione di derrate alimentari composte per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o fisiologico-nutrizionali associate a un effetto colorante secondario;
g. le sostanze utilizzate nei materiali di copertura o rivestimento che non fanno parte delle derrate alimentari e non sono destinate a essere consumate con quest’ultime;
h. i prodotti contenenti pectina ottenuti da residui essiccati di mele spremute o dalla scorza essiccata di agrumi oppure da una miscela di tali sostanze mediante trattamento con acido diluito e successiva neutralizzazione parziale con sali di sodio o potassio («pectina liquida»);
i. le basi per la fabbricazione di gomma da masticare;
j. la destrina bianca o gialla, l’amido torrefatto o destrinizzato, l’amido modificato con trattamento acido o alcalino, l’amido sbiancato, l’amido modificato fisicamente e l’amido trattato mediante enzimi amilolitici;
k. il plasma sanguigno, la gelatina alimentare, le proteine idrolizzate e i loro sali, le proteine del latte e il glutine;
l. gli aminoacidi e i loro sali (tranne l’acido glutammico, la glicina, la cisteina e la cistina nonché i loro sali) non aventi la funzione di additivo;
m. i caseinati e la caseina;
n. l’inulina.
Art. 2 Specificazione e criteri di purezza
Gli additivi devono soddisfare i criteri di purezza specifici stabiliti nel regolamento UE menzionato nell’allegato 4.
Art. 3 Additivi ammessi provvisoriamente
1L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) su richiesta motivata può:
a. ammettere altri additivi in singole derrate alimentari e stabilirne la quantità massima per singole derrate alimentari;
b. ammettere un additivo in considerazione dell’allegato 4, se i processi per la sua produzione o le materie prime utilizzate sono stati modificati in modo rilevante oppure se la grandezza delle particelle è stata modificata.
2L’UFSP limita la durata dell’autorizzazione.
3L’autorizzazione viene concessa se:
a. la dose proposta non presenta pericoli per la salute;