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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 176 pagine

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2Gli edulcoranti da tavola sono preparati di edulcoranti ammessi che:

a. possono contenere altri additivi alimentari secondo l’allegato 3 numero 11.4 e ingredienti alimentari; e

b. sono destinati a essere venduti al consumatore in sostituzione delle sorte di zuccheri secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao.

3I preparati di agenti lievitanti (lievito) possono contenere farina e amido in polvere come sostanze di supporto. La dose di lievito per 1 kg di farina deve sviluppare almeno 1500 cm3 di acido carbonico attivo e non può contenere un’eccedenza di idrogenocarbonato di sodio superiore a 3 g. 100 g di lievito devono sviluppare almeno 4500 cm3 di acido carbonico attivo.

Art. 6 Additivi in sostanze essenziali o fisiologicamente utili

Soltanto gli additivi figuranti nell’allegato 5 numero 5 possono essere utilizzati nei preparati di sostanze essenziali o fisiologicamente utili.

Art. 7 Condizioni particolari per gli edulcoranti

Per l’utilizzazione di un additivo come edulcorante viene concessa un’autorizzazione soltanto se tale additivo:

a. serve a sostituire gli zuccheri nella produzione di derrate alimentari a ridotto contenuto calorico, di derrate alimentari non cariogene o di derrate alimentari senza zuccheri aggiunti;

b. serve a sostituire gli zuccheri qualora ciò consenta di prolungare la conservabilità della derrata alimentare; oppure

c. serve a produrre derrate alimentari destinate a un’alimentazione particolare.

Art. 8 Condizioni particolari per i coloranti

Per l’utilizzazione di un additivo come colorante viene rilasciata un’autorizzazione soltanto se tale additivo:

a. restituisce l’apparenza originaria di derrate alimentari il cui colore è stato alterato dalla trasformazione, dalla conservazione, dall’imballaggio e dalla distribuzione, e il cui aspetto può di conseguenza risultare inaccettabile;

b. accresce l’attrattiva visiva delle derrate alimentari; oppure

c. colora derrate alimentari di per sé incolori.

Art. 9 Condizioni particolari per le sostanze aromatiche

L’utilizzazione di aromi non è ammessa nelle derrate alimentari elencate nell’allegato 7.

3 RS 817.022.101