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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 176 pagine
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Ordinanza sugli additivi
Art. 10 Obbligo d’informazione
I fabbricanti o gli utilizzatori di additivi hanno l’obbligo di:
a. trasmettere all’UFSP qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla valutazione della sicurezza di un additivo; e
b. informare l’UFSP, su sua richiesta, in merito all’utilizzazione di tale additivo.
Art. 11 Adattamento degli allegati
L’UFSP adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. [Art. 6 ZuV]
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 22 giugno 20074 sugli additivi è abrogata.
Art. 13 Disposizioni transitorie
1Le derrate alimentari possono essere fabbricate, importate e caratterizzate conformemente al diritto anteriore fino al … (2 anni dopo l’entrata in vigore). Possono essere consegnate al consumatore fino a esaurimento delle scorte conformemente al diritto anteriore.
2Le derrate alimentari che contengono giallo chinolina (E 104), giallo arancio S (E 110) e rosso cocciniglia A (Ponceau 4R) (E 124) possono essere fabbricate, importate e caratterizzate conformemente al diritto anteriore fino al 1° giugno 2013. Possono essere vendute al consumatore fino a esaurimento delle scorte conformemente al diritto anteriore.
3Gli additivi autorizzati a titolo provvisorio conformemente al diritto anteriore possono essere fabbricati, importati, caratterizzati e consegnati al consumatore fino alla scadenza dell’autorizzazione.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il … .
… Dipartimento federale dell’interno:
Alain Berset
4 RU 2007 2977, RU 2008 1291, RU 2008 2047