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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 176 pagine

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Ordinanza sugli additivi

Art. 10 Obbligo d’informazione

I fabbricanti o gli utilizzatori di additivi hanno l’obbligo di:

a. trasmettere all’UFSP qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla valutazione della sicurezza di un additivo; e

b. informare l’UFSP, su sua richiesta, in merito all’utilizzazione di tale additivo.

Art. 11 Adattamento degli allegati

L’UFSP adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. [Art. 6 ZuV]

Art. 12 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 22 giugno 20074 sugli additivi è abrogata.

Art. 13 Disposizioni transitorie

1Le derrate alimentari possono essere fabbricate, importate e caratterizzate conformemente al diritto anteriore fino al … (2 anni dopo l’entrata in vigore). Possono essere consegnate al consumatore fino a esaurimento delle scorte conformemente al diritto anteriore.

2Le derrate alimentari che contengono giallo chinolina (E 104), giallo arancio S (E 110) e rosso cocciniglia A (Ponceau 4R) (E 124) possono essere fabbricate, importate e caratterizzate conformemente al diritto anteriore fino al 1° giugno 2013. Possono essere vendute al consumatore fino a esaurimento delle scorte conformemente al diritto anteriore.

3Gli additivi autorizzati a titolo provvisorio conformemente al diritto anteriore possono essere fabbricati, importati, caratterizzati e consegnati al consumatore fino alla scadenza dell’autorizzazione.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il … .

… Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

4 RU 2007 2977, RU 2008 1291, RU 2008 2047