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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine

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Sezione 2: Promozione della stampa regionale e locale nonché della stampa associativa e delle fondazioni

Art. 36 Giornali e periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione

1Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali di cui all’articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO. Per stampa regionale e locale si intendono i giornali che:

a. sono in abbonamento;

b. sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare;

c. sono diffusi prevalentemente in Svizzera;

d. sono pubblicati almeno settimanalmente;

e. non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi;

f. presentano una parte redazionale di almeno il 60 per cento in media;

g. non appartengono alla stampa associativa e delle fondazioni né alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero;

h. non sono in maggioranza di proprietà pubblica;

i. non sono editi, direttamente o indirettamente, da un ente statale;

j. sono a pagamento;

k. hanno una tiratura media compresa tra i 1000 e i 40 000 esemplari per edizione, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto;

l. non appartengono a una rete di testate la cui tiratura media complessiva supera i 100 000 esemplari per edizione, tenendo presente che la tiratura complessiva risulta dalla somma delle tirature autenticate dei singoli titoli per edizione e deve essere autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto; e

m. non pesano più di 1 kg, compresi gli inserti.

2Per testata secondo il capoverso 1 lettera l si intende un giornale pubblicato con un titolo a sé stante e che non è né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, in maggioranza di proprietà dell’editore del giornale principale. Per giornale principale si intende il giornale che mette a disposizione delle altre testate della rete le parti principali dei contenuti redazionali.

3Hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali e i periodici di cui all’articolo 16 capoverso 4 lettera b LPO. Per stampa associativa e delle fondazioni si intendono i giornali e i periodici che:

a. sono affidati alla Posta per la distribuzione regolare;

b. sono diffusi prevalentemente in Svizzera;

c. le organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni, cooperative e fondazioni) inviano a:

1. i propri abbonati,