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Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 30 pagine

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e. la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore secondo l’articolo 5;

f. la prova del rispetto dell’obbligo di informazione di cui agli articoli 1116.

3Se la documentazione è incompleta, la PostCom fissa un termine adeguato per completarla.

Art. 54 Obbligo della Posta di fornire informazioni alla PostCom

Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta alla PostCom un rapporto sul rispetto dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali. Nel rapporto deve in particolare:

a. specificare le zone con servizio a domicilio;

b. descrivere l’evoluzione del servizio universale nel settore dei servizi postali;

c. indicare gli invii postali persi e i reclami relativi al servizio universale nel settore dei servizi postali.

Art. 55 Analisi delle condizioni di lavoro abituali nel settore

1La PostCom analizza periodicamente le condizioni di lavoro abituali nel settore, in particolare sulla base dei seguenti criteri:

a. la retribuzione, inclusi i supplementi salariali e il pagamento del salario in caso di impedimento al lavoro;

b. l’orario di lavoro, inclusa la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e a turni;

c. il diritto alle vacanze.

2La PostCom analizza le condizioni di lavoro abituali nel settore determinando i salari annui medi effettivi dei lavoratori nel settore operativo e stabilendo standard minimi.

3Se un fornitore ha concluso un contratto collettivo di lavoro per il settore dei servizi postali, si presume che le condizioni di lavoro abituali nel settore siano rispettate.

Art. 56 Trattamento dei dati

1La PostCom tiene una banca dati per la registrazione e la gestione dei fornitori. Può iscrivervi, in particolare, misure, oneri e sanzioni.

2La PostCom può pubblicare un elenco dei fornitori notificati e i dati sul servizio universale nel settore dei servizi postali.